Circolare INPS sui benefici pensionistici per centralinisti non vedenti

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1987

L’INPS, con Circolare 14 aprile 2017, n. 73, illustra le modalità per il riconoscimento dei benefici pensionistici lavoratori non vedenti, previsti dalla legge di stabilità 2017 (articolo 1, comma 209, legge 11 dicembre 2016, n. 232).
L’articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113 prevede in favore dei centralinisti telefonici non vedenti iscritti all’albo professionale, la maggiorazione di 4 mesi per ogni anno di servizio effettivamente prestato, sia nella PA che in aziende private, in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto anche se anteriore all’entrata in vigore della legge, considerandone particolarmente usuranti le prestazioni di lavoro.
Ora , per i trattamenti pensionistici aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della legge n. 232 del 2016, la nuova disciplina introduce la maggiorazione dell’età anagrafica ai fini dell’applicazione del coefficiente di trasformazione rilevante nei trattamenti pensionistici liquidati nel sistema contributivo (o nella quota di pensione contributiva per le pensioni liquidate nel sistema misto)
Infatti per le anzianità contributive che concorrono alla determinazione della pensione c.d. contributiva, la maggiorazione si concretizza in un incremento del coefficiente di trasformazione relativo all’età pensionabile in misura pari a 4 mesi per ogni anno di servizio effettivamente prestato in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto, nel limite del 70° anno di età con adeguamento agli incrementi della speranza di vita (articolo 24 comma 7 della legge n. 214/2011).

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