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Circolare INPS n. 122/2012

Circolare INPS n. 122 del 17/10/2012

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

Allegati n.2

OGGETTO: Incentivo straordinario per la creazione di rapporti di lavoro stabili o di durata ampia, in favore di uomini under 30 e donne di qualunque età. Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 ottobre 2012 – art. 24, co. 27, decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214.

SOMMARIO: I datori di lavoro che stabilizzano, entro il 31 marzo 2013, rapporti di lavoro possono essere ammessi ad un incentivo pari a € 12.000. Incentivi di importo minore possono essere riconosciuti a chi instaura, entro il 31 marzo 2013, rapporti di lavoro a tempo determinato. L’incentivo riguarda uominicon meno di 30 anni o donne di qualunque età. L’incentivo è autorizzato dall’Inps nei limiti delle risorse appositamente stanziate dal decreto del ministero del lavoro.

Si illustrano le modalità di invio della domanda di ammissione all’incentivo.

1. La disciplina degli incentivi.

Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 5 ottobre 2012 è stato istituito, presso il Ministero del Lavoro, il “Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne” (cfr. allegato 1).
Il decreto è stato emanato in attuazione delle previsioni contenute nell’art. 24, co. 27, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214; è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2012 ed è entrato immediatamente in vigore.
Il decreto prevede un incentivo – pari a € 12.000 – per chi stabilizza, entro il 31 marzo 2013, rapporti di lavoro a termine, di collaborazione coordinata – anche in modalità progetto – e di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, in essere oppure cessati nei sei mesi precedenti l’assunzione; il decreto prevede altresì incentivi di importo minore per chi effettua, entro il 31 marzo 2013, assunzioni a tempo determinato di durata minima di 12 mesi.
L’incentivo spetta nei limiti delle risorse stanziate con il decreto ministeriale citato e riguarda uomini fino a 29 anni di età (più precisamente deve trattarsi di uomini che non hanno ancora compiuto 30 anni alla data della trasformazione/ assunzione) e donne di qualunque età.
Per quanto riguarda la disciplina specifica dell’incentivo, si rinvia al testo del decreto, allegato alla presente circolare.
Per quanto riguarda le condizioni generali cui sono subordinati gli incentivi si evidenzia:
che l’incentivo non spetta se l’assunzione o la trasformazione sono effettuate in violazione del diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (art. 4, co. 12, lett. b), legge 92/2012 che l’incentivo non spetta se presso la stessa unità produttiva sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione o la trasformazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi (art. 4, co. 12, lett. c), legge 92/2012).
La fruizione degli incentivi è altresì subordinata alla regolarità contributiva, al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e all’osservanza dei contratti collettivi, secondo quanto prevede l’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Gli incentivi sono cumulabili con eventuali altri incentivi previsti dalla normativa vigente, nel rispetto del regolamento CE 1998 del 2006 in materia di aiuti di statod’importanza minore («deminimis»).

2. Domanda di ammissione agli incentivi

La domanda di ammissione agli incentivi potrà essere inviata esclusivamente in via telematica accedendo al modulo DON-GIOV, mediante l’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, disponibile presso il sito internet dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso “servizi on line”, “per tipologia di utente”, “aziende, consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e pin), “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.
L’applicazione rilascerà un’attestazione di ricevuta, valida ai fini della determinazione dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze, che – in caso di insufficienza delle risorse residue – individuerà gli aventi diritto agli incentivi, secondo quanto prevede il decreto ministeriale.
Successivamente verranno rilasciate le funzionalità che consentiranno di conoscere l’esito dell’istruttoria dell’Istituto.
Le modalità illustrate dovranno essere seguite sia dai datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens sia dai datori di lavoro agricoli.
Al fine di agevolare la conoscenza dei presupposti cui il decreto subordina gli incentivi, si allega il fac-simile del modulo telematico DON-GIOV.
Con successivo messaggio saranno indicate le modalità con cui l’Istituto verificherà i presupposti di accoglimento delle istanze e le modalità di fruizione dell’incentivo autorizzato;
verranno anche indicate le modalità di rilevazione contabile degli incentivi.
Verranno altresì rese note le modalità con cui sarà possibile conoscere la variazione delle risorse disponibili, in relazione alle istanze e alle autorizzazioni che interverranno.

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