La Presidenza del Consiglio – Dip. editoria ha pubblicato una circolare esplicativa della nuova disciplina in materia di rimborsi delle spese sostenute per i consumi telefonici e per il riconoscimento del requisito di emittente di informazione, ai fini dell’accesso ai contributi di cui all’articolo 45, comma 3, della Legge 23 dicembre 1988, n.488 e successive modificazioni.
Nella circolare viene confermato, tra l’altro, che, in virtù delle disposizioni introdotte dall’art. 10 sexies lett. e) per le radio (nazionali e locali) e per le tv locali aventi titolo, a decorrere dal 2009 non si applicano le riduzione tariffarie per l’energia elettrica e per i canoni di noleggio e abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, nonché i rimborsi del 60% delle spese per l’abbonamento ai servizi delle agenzie di informazione a diffusione nazionale e regionale. Per tali soggetti sono fatti salvi i rimborsi telefonici erogati dal Ministero dello sviluppo economico.
Il documento ribadisce anche che le radio e le tv di partito e i canali tematici satellitari che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano maturato il diritto a i contributi, continuano a percepirli, in via transitoria, fino alla ridefinizione dei requisiti d’accesso.
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