Nella Circolare n. 16 dell’11 giugno 2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina delle agevolazioni fiscali previste in favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati di cui all’art. 25 e ss. D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012).
In particolare si è precisato che:
1) nei confronti delle start-up innovative non trova applicazione la disciplina stabilita per le società di comodo e, pertanto, non sono tenute a fare il test di operatività;
2) nella platea dei soggetti IRPEF beneficiari della detrazione del 19% degli investimenti nelle imprese innovative rientrano, oltre ai soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, anche le società semplici, le società equiparate a quelle di persone e le imprese familiari;
3) in caso di assunzione a tempo indeterminato di personale altamente qualificato, da parte di start-up ed incubatori certificati, è previsto l’accesso “con modalità semplificate” ed in regime “de minimis” al credito d’imposta del 35% sui costi di assunzioni per un massimo di 200 mila euro, purché i nuovi posti di lavoro siano conservati per almeno 3 anni (2 anni nel caso di piccole e medie imprese);
4) la parte di reddito da lavoro corrisposto dalle start-up e dagli incubatori certificati agli amministratori, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori continuativi sotto forma di azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi non contribuisce alla formazione dell’imponibile, sia dal punto di vista fiscale che da quello contributivo.
In ordine a tale ultimo punto si è precisato che i collaboratori occasionali non possono godere di tale beneficio, perché percettori di redditi diversi.
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