Gentile editore,
con la presente La informiamo che nella G.U. n. 4 del 05 gennaio 2001 è stato pubblicato il regolamento avente ad oggetto la modifica parziale del DPR 2 dicembre 1997, n. 525 (in pratica è il decreto attuativo dell’art. 153 della legge 388/00).
Le modifiche al precedente regolamento sono state indotte dalla complessità normativa dell’art. 153 della legge 388/2000 e, pertanto, riguardano le sole imprese editrici di giornali organi di movimenti politici.
Il primo articolo ha per oggetto la disciplina delle imprese editrici di giornali organi di forze politiche con ampia rappresentanza parlamentare. In altri termini, l’articolo disciplina le imprese di cui ai commi 2 e 3 della art. 153 legge 388/00.
Tale articolo precisa che hanno diritto ai contributi le imprese editrici di giornali organi di forze politiche che abbiano un proprio gruppo parlamentare o siano espressione di minoranze linguistiche ai sensi dell’articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482. L’esistenza del gruppo parlamentare deve essere comprovato da apposita certificazione rilasciata dai Presidenti di Camera o Senato. Hanno, altresì, diritto al contributo le imprese editrici di testate organo di movimento politico prive della rappresentatività del gruppo, purché almeno due parlamentari europei siano stati eletti nelle liste del movimento stesso. La rappresentanza va comprovata attraverso la presentazione di un’attestazione rilasciata dagli organi competenti del medesimo Parlamento Europeo. Novità assoluta è il fatto che il movimento politico è tenuto ad attestare la qualità di organo dello stesso movimento in relazione alla testata edita.
Infine, per gli organi di partito è previsto il contributo anche se la pubblicazione viene effettuata in via telematica. La condizione è che la testata abbia un proprio autonomo numero di registrazione presso il Tribunale competente. Nell’ipotesi di due domande di contributi in riferimento ad un giornale diffuso anche per via telematica, è ammesso il contributo per il solo giornale telematico. Questo significa che se una testata viene pubblicata anche su Internet ed ha una registrazione telematica oltre che cartacea, autonoma, occorre sottrarre dal conto economico di testata tutti i costi inerenti l’edizione cartacea. Per tale motivo si consiglia agli editori che sono in tale condizione di non registrare l’edizione telematica laddove la stessa rappresenti una mera trasposizione di contenuti già pubblicati cartaceamente. Il punto, di una certa complessità giuridica, va approfondito anche ai sensi della legge 62/2001, per la quale devono essere ancora emanati i relativi decreti di attuazione.
L’articolo 2, che ha ad oggetto la disciplina delle testate organo di movimenti politici c.d. “con due parlamentari”, cita testualmente:
“Qualora, ai sensi del comma 4 dell’articolo 153 della legge n. 388 del 2000 le imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, si costituiscano in società cooperative per la pubblicazione di un giornale organo di movimento politico, i contributi relativi all’anno 2001 sono percepiti dalle società editrici in riferimento (proporzione) al rispettivo periodo di svolgimento dell’attività editoriale della testata. Le domande devono essere presentate da ciascuna impresa che abbia svolto attività editoriale per la medesima testata nel corso dell’anno 2001 in relazione al rispettivo periodo di esercizio dell’attività editoriale stessa corredate dalla documentazione di cui all’articolo 1, comma 2”.
Il tenore della norma, che prevede l’esistenza di due imprese distinte che hanno diritto al contributo, tranquillizza in merito alla posizione delle numerose imprese che hanno proceduto attraverso trasformazione, fusione, cessione o fitto dell’azienda o di ramo di essa e, da ultimo, per semplice affitto di testata.
Si evidenzia, che nonostante il regolamento, sarebbe opportuno chiedere un passaggio legislativo di interpretazione autentica della norma. Questo atteso il netto peggioramento della qualità della normazione recente.
Si approfitta per segnalare che rimane aperto il problema della media dei costi che inciderebbe in maniera significativa sui contributi relativi all’esercizio 2002 e, ma questo deriva della legge n. 62 del 2001, il problema del prezzo.
L’articolo prevede ancora che l’accertamento delle tirature (ricordiamo che ai sensi dell’art. 153 della legge 388/2000 e dell’art. 18 della legge 62/2001 la diffusione deve essere pari ad almeno il 25% della tiratura complessiva per gli editori di testate nazionali ovvero al 40% se editori di testate locali) deve essere effettuato da parte di società di certificazione iscritte alla Consob e che per le imprese in oggetto occorre certificare l’intero bilancio e non più i soli costi di testata.
Infine, è ribadito l’obbligo di chiedere per un solo mezzo il contributo.
Disponibili per ulteriori approfondimenti, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti ed auguri di un ottimo 2002.
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