EDITORIA DIGITALE
1. Sulla prima pagina del sito è indicata la partita Iva della società editrice?
Se la risposta è no, ricordarsi che ai sensi del primo comma dell’art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il numero di partita Iva va sempre indicato nella home page del sito web dell’impresa
2. E’immediatamente individuabile la gerenza della testata?
Se la risposta è no, ricordarsi che ai sensi dell’art. 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, occorre sempre consentire l’individuazione: a) del luogo e della data di pubblicazione; b) del nome e del domicilio dello stampatore; c) dell’editore e del direttore responsabile. E’ evidente che il dettato della normativa va visto alla luce delle peculiarità della diffusione dei contenuti in via telematica, per cui, a nostro avviso, e comunque in linea con le recenti indicazioni giurisprudenziali va indicata la sede della redazione centrale e il nome ed i dati del provider.
3. E’ stata fornita l’informativa in tema di privacy?
Se la risposta è no, segnaliamo che ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è necessario informare circa le modalità di trattamento dei dati ed individuare un responsabile del trattamento degli stessi, dandone comunicazione sul sito.
4. Esiste un sistema di gestione dell’informazione che consenta di verificare ed estrarre per ogni giorno e/o per ogni numero di pubblicazione il numero di articoli autoprodotti, individuando l’autore?
Se la risposta è no, ricordiamo che a seguito di una eventuale verifica potrebbe essere richiesta la precisa ricostruzione degli articoli pubblicati ed autoprodotti per giorno, quindi, consigliamo di richiedere ai tecnici delegati allo sviluppo della piattaforma un sistema di gestione di questo tipo di informazione, consentendo l’estrazione e la verificazione nell’ipotesi di eventuali accertamenti.
5. Esiste un sistema che consenta la gestione in automatico delle inserzioni pubblicitarie digitali?
In altri termini occorre verificare quale è il sistema di pubblicazione dei banner, dei link, dei pop-up e di eventuali altre modalità di pubblicazione di messaggi pubblicitari di terzi sul sito, controllando che il sistema di gestione consenta la verifica sia degli ordini con l’inserito effettivo e che la piattaforma gestisca la fase di prefatturazione con l’estrazione dei giustificativi per gli inserzionisti pubblicitari. Inoltre, la piattaforma deve garantire anche un sistema di gestione interattiva con un’eventuale concessionaria di pubblicità terza. Chiaramente, nell’ambito di questa ipotesi va ricompresa la gestione, anche in parte, degli spazi da parte dei grandi player, tipo google, dei banner e dei link rinvenienti dal sito e la gestione delle relative informazioni, sia in fase di scambio di flussi di informazione che di rendicontazione, fatturazione e pagamento.
6. Il sistema consente l’inserimento di commenti da parte del pubblico?
Nella fattispecie, la norma prevede in maniera esplicita che i contenuti, anche in parte, debbano essere interattivi, ossia è necessario prevedere la possibilità da parte del pubblico di commentare le notizie pubblicate. Le modalità di gestione dell’accesso al sito da parte dei terzi sono libere, nel senso che è possibile prevedere: a) l’inserimento diretto da parte del lettore del commento; b) la pubblicazione subordinata al rilascio dell’indirizzo di posta elettronica; c) l’obbligo per poter intervenire sul sito di effettuare la registrazione, rilasciando i dati necessari per individuare l’autore del commento; d) la validazione da parte della redazione del contenuto pubblicato da terzi. Naturalmente, si tratta di quattro procedure esemplificative che, oltre che a graduare in maniera diversa i profili di responsabilità, civile e penale, circa i contenuti pubblicati, producono anche effetti diversi in termini di politiche di sviluppo del portale, in quanto maggiore è il grado di verifica dei contenuti, minore sarà la quantità di commenti che perverranno da terzi, e, conseguentemente, di contatti. L’ampia autonomia rimessa agli editori su questo tema è l’esplicita previsione della norma di una facoltà per gli stessi di dotarsi di un sistema di registrazione e moderazione e non di un obbligo in tal senso. Ricordiamo, comunque, che trattandosi di testate registrate occorre rifarsi alle norme in tema di stampa con riferimento al regime di responsabilità civile e penale.
7. I contenuti sono accessibili attraverso i dispositivi mobili?
In relazione a questa fattispecie, la norma prevede che i contenuti debbano essere accessibili anche dai telefonini e dai tablet. In linea di massima questi ultimi possono sicuramente accedere a tutti i siti Internet; ma in realtà spesso accade che dati i diversi linguaggi sottesi alle diverse piattaforme tecnologiche talvolta si registrano disservizi e problemi di accesso ai siti. Per tale ragione, consigliamo di procedere ad una verifica analitica per i diversi dispositivi mobili, distinguendoli per piattaforma tecnologica, circa il concreto funzionamento del sito, verificando eventuali problemi di accesso. Inoltre, pur non essendo un obbligo di legge, riteniamo, comunque, consigliabile predisporre delle applicazioni che consentano la piena interoperabilità del sistema di accesso al sito con le diverse piattaforme tecnologiche dei dispositivi mobili.
8. Nell’ipotesi in cui la pubblicazione sia accessibile, anche in parte, a pagamento esiste un sistema informatico che consente la gestione degli abbonamenti e dei contenuti a pagamento?
La risposta dovrebbe essere pacifica, in quanto appare evidente che laddove l’accesso al sito sia subordinato al pagamento di una quota è necessario che esiste una procedura che consenta di attivare il pagamento. Ma, tenuto conto anche della circostanza che il contributo variabile sulle testate telematiche viene liquidato sulla base delle copie vendute on line, consigliamo di verificare l’effettiva sussistenza di una procedura che consenta: a) di verificare i sistemi di attivazione degli abbonamenti a pagamento e del relativo flusso di fatturazione; b) di verificare che le proposte commerciali e le clausole contrattuali trovino adeguato riscontro nelle procedure informatiche delegate a gestire gli accessi (basti pensare alla scadenza o all’acquisto di un certo numero di copie); c) di verificare che il sistema preveda il pagamento anche attraverso pagamenti on line (attraverso carte di credito o sistemi alternativi tipo paypal). Infine, la norma fa esplicito riferimento ad un sistema digitale di gestione di contenuti unico. A nostro avviso la parola “unico” fa riferimento alla necessità da parte dell’editore di doversi dotare di un sistema di tracciabilità dei contenuti editoriali su internet, che consenta di identificare in maniera permanente ed univoca gli articoli pubblicati. Un sistema analogo è attualmente in uso sul sito governativo italiano che pubblica le leggi Normattiva. Il DOI (Digital Object Identifier) viene definito in forma semplice come “il codice a barre per la proprietà intellettuale”. E’ uno standard che, al pari del codice a barre presente sugli oggetti fisici, identifica in maniera permanente ed univoca un’entità digitale collocata all’interno di una rete, che sia oggetto di proprietà intellettuale, e le associa i metadati (dati identificativi di riferimento), secondo uno schema prestabilito ed estensibile. Il DOI è immediatamente azionabile in rete, indicizza il giornale direttamente sui motori di ricerca e ne consente il recupero in forma permanente. Anche per questi profili consigliamo, comunque, di consultare i responsabili delle piattaforme tecnologiche.
Ricordiamo che tutte queste fattispecie andranno, comunque, attestate con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ed eventuali incongruenze tra quanto dichiarato e la situazione reale determina responsabilità penali. Pertanto, consigliamo di avere sempre a disposizione un documento rilasciato dalle società o dai soggetti delegati alla programmazione del sito che consentano di verificare in ogni momento la rispondenza dei sistemi adottati con le norme che abbiamo, sinteticamente, riportato e per le quali abbiamo tentato di fare un breve vademecum.
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