La cessione delle attrezzature unitamente ad altre risorse (quali frequenze, marchi, brevetti) configura una cessione di azienda o di ramo d’azienda, come tale esclusa dal campo di applicazione dell’IVA, mentre il trasferimento delle sole “attrezzature” configura una cessione di beni, rilevante ai fini dell’IVA.
È questa la sintesi della risoluzione n. 33/E del 10 aprile scorso con cui l’Agenzia delle Entrate chiarisce la novità contenuta nel comma 7-bis dell’art. 27, D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 (c.d. Testo unico della radiotelevisione) in base al quale “la cessione anche di un singolo impianto radiotelevisivo, quando non ha per oggetto unicamente le attrezzature, si considera cessione di ramo d’azienda. Gli atti relativi ai trasferimenti di impianti e di rami d’azienda ai sensi del presente articolo, posti in essere dagli operatori del settore prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma, sono in ogni caso validi e non rettificabili ai fini tributari”.
Con la modifica introdotta all’art. 27 citato ad opera dell’art. 40, comma 9-bis, D.L. n. 201/2011, il Legislatore ha inteso superare le incertezze interpretative emerse in relazione alla qualificazione delle cessioni di impianti radiotelevisivi, trattate, in alcuni casi, come cessioni di beni e, in altri, come trasferimenti di ramo d’azienda.
L’art. 40, comma 9-bis, del decreto Monti ha disposto, infatti, che vi è cessione di ramo d’azienda tutte le volte in cui il trasferimento abbia ad oggetto anche un singolo impianto radiotelevisivo purché lo stesso non sia costituito dalle sole attrezzature. A maggior ragione, vi è trasferimento di ramo d’azienda tutte le volte in cui la cessione riguardi più impianti.