Cassazione, il Garante della Privacy può intervenire contro la pubblicazione di dati personali non essenziali a livello giornalistico

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La Corte di Cassazione ha fatto luce su alcuni aspetti riguardanti il conflitto tra diritto alla privacy e diritto all’informazione.  Gli orientamenti della Suprema Corte derivano da una causa che ha coinvolto Mondadori e il Garante per la Privacy.  Quest’ultimo ha vietato all’editore di pubblicare dati sanitari di carattere estremamente personale, richiamando le esigenze di tutela preventiva della dignità della persona. Dal canto suo la Mondadori si è appellata all’art.21 della Costituzione,  in base al quale una omessa pubblicazione dei dati avrebbe comportato una lesione del diritto all’informazione.  Il Tribunale di Milano   ha dato ragione al Garante, sostenendo che le informazioni pubblicate non sono essenziali dal punto di vista giornalistico. Contro la sentenza del Tribunale la Mondadori si è rivolta alla Cassazione.  Nei motivi la casa editrice  ha chiesto un intervento della Corte Costituzionale per presunta lesione dell’art.21.  La Suprema Corte ha rigettato il ricorso.  Il Garante ha semplicemente esercitato il potere riconosciutogli dagli art.143 e 154 del Codice della Privacy, in base ai quali vietare o disporre il blocco del trattamento dei dati personali che risulti illecito o non corretto, anche a causa della violazione delle prescrizioni del codice deontologico nell’esercizio dell’attività giornalistica.  I dettagli sotto esame non suscitano nient’altro che una morbosa attenzione del lettore, rivelandosi ininfluenti nell’ambito di un’informazione giornalistica dettagliata.  Pertanto il dubbio sulla legittimità costituzionale è infondato.  Link alla sentenza:

http://circolari.editoria.tv/sentenze/cassazione-civile-sezione-i-del16-aprile-2015-numero-7755/

 

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