Categories: Giurisprudenza

Cassazione. Le ultime su sequestro preventivo dei siti internet

esa_probav_air_traffic_from_orbitesa_probav_air_traffic_from_orbitCon la sentenza che si riporta la Cassazione ha esaminato un caso che interesserà tutti coloro che navigano sul web o meglio, tutti coloro che gestiscono un sito internet. Gli ermellini, che hanno dovuto valutare il sequestro preventivo di un sito internet, inevitabilmente hanno dovuto anche fare delle precise considerazioni sulla violazione della libertà di parola e sull’importanza dei blog nella rete. Con la sentenza in commento hanno quindi affermato che “Un giusto contemperamento di opposti interessi di rilievo primario impone allora che l’imposizione dei vincolo sia giustificata da effettiva necessita’ e da adeguate ragioni, il che si traduce, in concreto, in una valutazione della possibile riconducibilità dei fatto all’area del penalmente rilevante e delle esigenze impeditive, tanto serie quanto e’ vasta l’area della tolleranza costituzionalmente imposta per la liberta’ di parola (Sez. 5, n. 7155 del 10/01/2011, in motivazione).” “Il Tribunale per il riesame di Udine, con ordinanza del 14 maggio 2013, confermava il provvedimento di sequestro, osservando che il sito e’ stato lo strumento attraverso il quale i messaggi diffamatori sono stati diffusi e che ben potrebbe, anche in futuro, essere utilizzato al medesimo scopo, sicche’ riteneva il vincolo imposto ‘pienamente adeguato e congruo’.

Nel caso di specie il sito internet e’ stato oggetto di sequestro solo perche’ adoperato per commettere diffamazioni (nemmeno da parte dell’indagato, ma di terze persone), ma non vi e’ alcun elemento da cui desumere una potenzialita’ offensiva del sito in se’, e quindi l’attualita’ e concretezza del periculum in mora. Anzi, lo sviluppo di un blog sul dominio internet rappresenta una modalita’ fisiologica ed ordinaria dell’utilizzo del bene, per cui non si ravvisa alcun elemento da cui poter inferire che vi sia un tale rischio, ne’ potrebbero essere individuati ulteriori elementi da parte del Tribunale del riesame“.

Sentenza del 12 marzo 2014 n. 11895

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