La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24431/2015, ha stabilito che inserire un commento su una bacheca di un social network significa dare al suddetto messaggio una diffusione che potenzialmente ha la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sicché, laddove questo sia offensivo, deve ritenersi integrata la fattispecie aggravata del reato di diffamazione. La Cassazione si confronta con l’utilizzo illecito e smodato dei cosiddetti social network, e sottolinea la diffusività delle affermazioni che compaiono su tali siti. Proprio in ragione del fatto che i commenti che compaiono su tali social network hanno una diffusione capillare e potenzialmente illimitata, la Cassazione ritiene che le offese espresse in tal modo debbano ritenersi aggravate, come se commesse a mezzo stampa.
Il fatto
Il Giudice di pace di Roma, chiamato a giudicare una fattispecie diffamatoria, consistita nel postare un commento sulla bacheca facebook della persona offesa, dichiarava la sua incompetenza per materia a decidere in ordine al reato di cui all’art. 595 c.p., co. 3, precisando che, ancorchè non contestata, quella al suo esame integrava fattispecie aggravata ai sensi del terzo comma della norma incriminatrice.
Il Tribunale di Roma, monocraticamente composto, non riteneva però configurabile l’aggravante viceversa considerata dal giudice di pace – sostenendo che postare un commento sulla bacheca facebook della persona offesa non implica pubblicazione né diffusione del relativo contenuto offensivo, essendo tale diffusione possibile soltanto se non attivati, dalla stessa persona offesa meccanismi di protezione della privacy – declinava anch’esso la propria competenza a giudicare della fattispecie dedotta in favore del Giudice di pace di Roma e rimetteva pertanto gli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione del conflitto.
La decisione
La Cassazione, dopo aver ritenuto sussistente il conflitto, in quanto i due giudici ordinari, contemporaneamente, ricusavano entrambi di giudicare in ordine alla medesima vicenda giurisdizionale, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale prevista dall’art. 28 c.p.p., rinvenivano nel caso di specie la competenza a conoscere del fatto dedotto in giudizio in capo al Tribunale di Roma, in composizione monocratica.
A siffatte conclusioni la Corte è pervenuta ricordando innanzitutto che i reati di ingiuria e diffamazione possono essere commessi a mezzo di internet (Cass., Sez. V, 17 novembre 2000, n. 4741; Cass., sez. V, 28 ottobre 2011, n.44126) e che quando ciò si verifica si è in presenza di un’ipotesi aggravata della fattispecie base (Cass., Sez. V, 16 ottobre 2012, n. 44980).
Quando poi l’offesa avvenga mediante i cosiddetti social network – ovvero, come nel caso di specie, su una bacheca facebook -, secondo la Corte di legittimità non vi è ragione per approdare a conclusioni diverse e non solo perché in questo caso v’è l’applicazione di risorse informatiche. Infatti, secondo la Cassazione l’ipotesi di reato di cui al terzo comma dell’art. 595 c.p.p. quale fattispecie aggravata del delitto di diffamazione trova il suo fondamento nella potenzialità, nella idoneità e nella capacità del mezzo utilizzato per la consumazione del reato a coinvolgere e raggiungere una pluralità di persone, ancorchè non individuate nello specifico ed apprezzabili soltanto in via potenziale, con ciò cagionando un maggiore e più diffuso danno alla persona offesa. D’altra parte lo strumento principe della fattispecie criminosa in esame è quello della stampa, al quale il codificatore ha giustapposto “qualsiasi altro mezzo di pubblicità”, giacché anche in questo caso, per definizione, si determina una diffusione dell’offesa ed in tale tipologia, quella appunto del mezzo di pubblicità, la giurisprudenza nel tempo ha fatto rientrare, ad esempio, 1) un pubblico comizio (Cass., sez. V, 28 maggio 1998, n. 9384), 2) l’utilizzo, al fine di inviare un messaggio, della posta elettronica secondo le modalità del farward e cioè verso una pluralità di destinatari, trattandosi anch’esso di mezzo idoneo a provocare una ampia e indiscriminata diffusione della notizia tra un numero indeterminato di persone.
Anche la diffusione di un messaggio con le modalità consentite dall’utilizzo di una bacheca facebook ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sia perché, per comune esperienza, bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone, sia perché l’utilizzo di facebook integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, “valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale, che, proprio per il mezzo utilizzato, assume il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione”. Di conseguenza, deve ritenersi che la condotta di postare un commento sulla bacheca facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione del commento, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone comunque apprezzabile per composizione numerica, di guisa che, se offensivo tale commento, la relativa condotta rientra nella tipizzazione codicistica descritta dal terzo comma dell’art. 595 c.p.p.
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