Cassazione, non può essere condannato per diffamazione chi non supera i limiti della verità e della continenza

0
2332
Certezze dei fondi ed una riforma, ecco le richieste al Governo del comparto dell'editoria

 

 

Pubblichiamo sul nostro sito una sentenza della Cassazione Penale, risalente al 17 giugno 2014. Oggetto del provvedimento è un presunto caso di diffamazione su testata giornalistica periodica.  Pomo della discordia è un articolo apparso sul settimanale “Sette”, riguardante la nota associazione Scientology.  Quest’ultima ha optato per il ricorso in Cassazione a seguito dell’archiviazione operata dal giudice per le indagini preliminari. L’accusa al settimanale è quella di aver violato i limiti del diritto alla critica.  La Corte giudica il ricorso inammissibile. Non ravvisa il lamentato superamento dei limiti della verità del fatto e della continenza, giacchè, per un verso, le frasi . riportate nell’articolo non riferiscono di alcuna condanna di Scientology, ma contrastano l’affermazione degli adepti di non avere subito condanne, laddove  si sono registrate condanne per truffa e circonvenzione di incapaci, che naturalmente riguardano persone singole e non l’associazione nella sua interezza. Ne discende che non si può ipotizzare una generalizzazione di tali affermazioni.   Non può essere condannato per diffamazione chi racconta un fatto senza superare i limiti della verità e della continenza. Per questo, i singoli membri di un’associazione, delle cui condanne penali si è parlato in un articolo di giornale, non possono lamentare una diffamazione ai danni dell’associazione nel suo complesso. Il testo completo della sentenza:

http://circolari.editoria.tv/?p=24781

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome