La sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 12355 del 20 maggio2010 ha riaffermato alcuni principi in materia di assicurazione contro la disoccupazione e di indennità di disoccupazione ai lavoratori dello spettacolo. In particolare prevede che le imprese radiotelevisive non sono tenute alla corresponsione dell’indennità di disoccupazione per il personale dipendente (registi, aiuto registi, presentatori, conduttori, animatori ecc.) di cui all’art. 40 n. 5 del R.D.L n. 1827 del 1935. La sentenza ha stabilito il principio secondo cui la circostanza del versamento da parte delle aziende del contributo contro la disoccupazione (che spetta invece pienamente a tutti i lavoratori subordinati in forza alle aziende del settore spettacolo purché siano adibiti a mansioni tecniche o amministrative) non è di per sé da ritenersi presupposto costitutivo del diritto all’indennità qualora detto contributo non sia dovuto.
Su questo punto la circolare INPS n. 105 del 5 agosto chiarisce che un nutrito gruppo di lavoratori dello Spettacolo «deve ritenersi escluso dall’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, sia con riferimento all’indennità di disoccupazione a requisiti normali che con riferimento all’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti». Alla circolare INPS è allegato un elenco – predisposto dall’ENPALS – delle categorie di lavoratori esclusi dall’assicurazione e dalla prestazione; tale esclusione opera sia per i requisiti normali che per i requisiti ridotti.
Secondo quanto stabilito dalle norme in vigore nel nostro ordinamento, il personale artistico, teatrale e cinematografico che presta opera che richieda una preparazione tecnica, culturale o artistica è quindi escluso dall’obbligo assicurativo. Naturalmente l’esclusione dall’assicurazione obbligatoria comporta anche il mancato diritto alla prestazione. Quindi i molti lavoratori di questo settore che beneficiavano annualmente dell’indennità di disoccupazione si troveranno d’ora in poi privati di questo assegno.
La sentenza della Corte di Cassazione inoltre precisa che l’erroneo versamento (in quanto non dovuto) del contributo contro la disoccupazione non è presupposto per costituire il diritto all’indennità.