Non può essere licenziato in tronco il dipendente che si collega da casa al pc aziendale in assenza della prova che a modificare la configurazione dei dati sia stato proprio il titolare della postazione. È quanto affermato dalla Cassazione, nella sentenza n. 10432 del 22 giugno scorso, che ha escluso la configurabilità del licenziamento disciplinare a carico di un dipendente incolpato della manomissione di beni aziendali, nello specifico per aver alterato il pc aziendale a livello di hardware e software. A conferma della decisione di merito, è ritenuta eccessiva e non sorretta da giusta causa o giustificato motivo oggettivo la sanzione irrogata dal datore di lavoro in assenza di qualsivoglia prova in ordine all’uso esclusivo della macchina da parte del lavoratore, pur titolare della relativa postazione. Peraltro, come rilevato dal giudice di secondo grado, la contesta connessione notturna con l’impianto telematico di proprietà dell’impresa, accertata in base agli esigui dati telefonici forniti dal datore di lavoro, ben potrebbe essere avvenuta semplicemente al fine di scaricare la propria posta elettronica.
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