Giurisprudenza

Cassazione. Se una minore si fa selfie pornografici e li invia ad amici che a loro volta li diffondono, questi ultimi non commettono reato

Respinto il ricorso di un pm di L’Aquila contro il Tribunale dei minori, che aveva deicso di non procedere contro 10 ragazzi che avevano girato le foto ricevute da un’ amica Under 18.
I supremi giudici hanno infatti respinto il ricorso del pm del Tribunale di L’Aquila contro il non luogo a procedere emesso dal Tribunale dei minori del capoluogo abruzzese nei confronti di dieci ragazzi (sei femmine e quattro maschi) che avevano girato ad altri (e, da questi, ad altri ancora) i selfie osé ricevuti dalla loro amica. In Cassazione, la Procura del capoluogo abruzzese aveva sostenuto, chiedendo l’annullamento del proscioglimento dei dieci minorenni, che va punita la diffusione del “materiale raffigurante un minore tout court, indipendentemente da chi e come l’abbia prodotto (quindi, anche nel caso in cui sia stato realizzato autonomamente dal minore medesimo)”.  Secdono gli “ermellini“, invece, le norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori, che hanno ricevuto gli ultimi aggiustamenti nel 2006 “per non lasciare zone grigie”, non puniscono la diffusione di “materiale pornografico minorile ‘ex sè, quale ne sia la fonte,anche autonoma, ma soltanto materiale alla cui origine vi sia stato l’utilizzo di un infradiciottenne, necessariamente da parte di un terzo, con il pericolo concreto di diffusione del prodotto medesimo”.  In particolare, la Cassazione – sentenza 11919 della Quinta sezione penale – ritiene che “presupposto logico prima che giuridico” della “ratio” che punisce chi diffonde immagini pedoporno è che tale soggetto sia “altro e diverso rispetto al minore da lui (prima sfruttato, oggi) utilizzato, indipendentemente dal fine, di lucro o meno, che lo anima e dall’eventuale consenso, del tutto irrilevante, che il minore stesso possa aver prestato all’altrui produzione del materiale o realizzazione degli spettacoli pornografici”.
“Alterità e diversità che, quindi, – continua il verdetto – non potranno ravvisarsi qualora il materiale medesimo sia realizzato dallo stesso minore, in modo autonomo, consapevole, non indotto o costretto”.
In sostanza, secondo la Suprema Corte, “la punibilità della cessione è subordinata alla circostanza che il materiale pornografico sia stato realizzato da terzi, utilizzando minori, senza che dunque le due figure possano in alcun modo coincidere”. La Procura della Cassazione rappresentata da Fulvio Baldi, consigliere molto sensibile in tema di reati sessuali e tutela dei soggetti più deboli, aveva invece chiesto l’annullamento con rinvio dei proscioglimenti.

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