CASSAZIONE: L’INCIDENZA DELLA MOTIVAZIONE NEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

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La Suprema Corte, con sentenza 13 luglio 2012 n. 11944, ha stabilito che l’accertamento c.d. “anticipato”, ovvero emesso prima di 60 giorni dalla consegna del processo verbale di chiusura su cui si fonda, è valido ogni volta venga emanato in condizioni d’urgenza. In tal caso l’atto è pienamente legittimo, anche in assenza di un’apposita motivazione nell’avviso di accertamento.
Con tale sentenza viene completamente ribaltato quanto previsto dalla precedente sentenza n. 11347 emanata dalla stessa Corte il 5 luglio scorso, con la quale veniva stabilito che: “la sanzione di nullità dell’avviso di accertamento va ricollegata all’assenza di motivazione in ordine all’eventuale urgenza che ne ha determinato l’adozione”.
Non resta, quindi, che attendere la decisione delle Sezioni Unite per sapere se tale principio verrà confermato, o, ancora una volta, ribaltato.

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