I magistrati di sorveglianza non possono vietare a lungo, reiterando ad oltranza i provvedimenti limitativi del diritto all’informazione, la ricezione dei giornali in carcere ai detenuti che ne fanno richiesta. Lo sottolinea la Cassazione accogliendo il reclamo di un detenuto del penitenziario di Viterbo al quale, in modo illegittimo, era stata vietata la lettura di ‘Metropolis edizione nord’. “Limitazioni tanto rilevanti dei diritti dei detenuti”, spiega la Suprema Corte nella sentenza 25849 della Prima sezione penale, non possono essere reiterate all’infinito, “senza sostanziale soluzione di continuità”. In proposito, i supremi giudici osservano che un simile divieto si può infliggere per un massimo di sei mesi, con una proroga di ulteriori tre mesi lecita solo se il magistrato di sorveglianza la rinnova prima della scadenza del provvedimento prorogato. Dopo tale scadenza, se il magistrato ritiene necessario allungare il divieto di lettura, la Cassazione sottolinea che dovrà emettere una nuova ordinanza limitativa motivata ‘ex novo’.
Nel caso affrontato, a Massimo S. era stato vietato il suddetto quotidiano per sei mesi, scaduti i quali gli erano stati ‘inflitti’ – sotto forma di proroga – altri tre mesi di black-out informativo. Il provvedimento illecito, inflitto dal magistrato di Viterbo, era stato in seguito convalidato dal Tribunale di sorveglianza di Roma.