L’auto, il cellulare e il fax non sono sufficienti a dimostrare un rapporto di lavoro dipendente. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 13594, si allinea al tribunale di Cagliari che si era detto incompetente a decidere sulla richiesta del ricorrente di veder annullato licenziamento e affermato la sua qualifica di responsabile commerciale per la Sardegna di una Srl con sede a Bolzano. Il lavoratore sosteneva di svolgere dalla sua abitazione il ruolo che l’azienda gli aveva attribuito, dotandolo anche di un’automobile, di un cellulare e di un fax. Secondo il tribunale di Cagliari i beni indicati sono del tutto inadeguati a dimostrare un’organizzazione aziendale e, di conseguenza, a individuare la giurisdizione. L’auto e il telefonino prescindono, infatti, da «una dislocazione territoriale», mentre la consegna del fax non basta a provare la subordinazione.
La Cassazione coglie l’occasione per fare chiarezza sul concetto di dipendenza, come affermato dall’articolo 413 del Codice civile, ricordando l’obbligo di leggerlo in maniera estensiva, fino a farlo coincidere con l’abitazione del lavoratore, quando questa è dotata di strumenti di supporto per l’attività svolta.
Benché nel caso esaminato la richiesta del lavoratore sia stata respinta, la Cassazione ricorda la sentenza 24717/11 con la quale il dipendente aveva avuto invece partita vinta sempre nei confronti di una multinazionale. Il lavoratore in quel caso disponeva di un computer e una stampante con linea adsl: tanto era bastato al giudice di Venezia, luogo in cui era risiedeva, a dichiarare la sua competenza, malgrado l’azienda avesse sede a Roma.
La Suprema corte aveva spiegato che l’esigenza di dare un’interpretazione estensiva al l’espressione «dipendenza aziendale alla quale è addetto il lavoratore», è il frutto di una corretta interpretazione della ratio dell’articolo 413, che vuole coniugare il rispetto del giudice naturale con l’esigenza di rendere il meno difficoltoso possibile l’accesso al giudice del lavoro. Opera di un legislatore guidato dalla bussola della Costituzione sul diritto di difesa e dal particolare rispetto che la Consulta riserva al lavoro nelle sue sentenze.