CASSAZIONE: È REATO PARTECIPARE AD ASTE ONLINE USANDO FALSE GENERALITÀ

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Usare le generalità di un altro individuo per creare un falso indirizzo di posta elettronica “al fine di trarne profitto o di procurare a quest’ultimo un danno” configura il reato di sostituzione di persona. Lo ha stabilito la terza sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n.12479 rigettando il ricorso dell’uomo che mirava a dimostrare di aver partecipato alle aste con un nome di fantasia e di aver utilizzato i dati di un’altra persona “solo per l’iscrizione”.
La Corte ha anche confermato una multa di 1.140 euro inflitta dalla Corte d’appello di Roma.
L’uomo usava le generalità di una donna per aprire a nome di quest’ultima un account e una casella e-mail e far ricadere su di lei le conseguenze del mancato pagamento di beni acquistati attraverso la partecipazione ad aste online. Per i giudici anche se si partecipa ad aste online con uno pseudonimo, a questo pseudonimo deve corrispondere una reale identità a cui poter risalire “al fine di consentire la tutela delle controparti contrattuali nei confronti di eventuali inadempimenti”. La Suprema Corte conclude pertanto che chi si attribuisce falsamente le generalità di un ignaro individuo per “indurre in errore gli utenti della Rete, nei confronti dei quali le false generalità siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese” commette reato di sostituzione di persona.
Già nel 2007, la IV sezione penale della Corte di Cassazione aveva rigettato il ricorso e condannato al pagamento delle spese processuali un uomo che, al fine di procurarsi un vantaggio e di recare un danno a una donna, aveva creato un account di posta elettronica apparentemente intestato a costei, e lo utilizzava per allacciare rapporti con utenti della rete a suo nome inducendo in errore sia il gestore del sito sia gli utenti.

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