Nel 2005, R.C. ed R.E. convennero in giudizio Sky Italia S.r.l. al fine di accertare la violazione e l’inadempimento del contratto originariamente concluso tra le parti e delle successive modifiche. Esposero gli attori che dopo aver sottoscritto un abbonamento che comprendeva, oltre il decoder in noleggio, le trasmissioni di “primo Sky”, cinema, sport e Roma channel, per un canone mensile di Euro 68, da addebitare sulla carta di credito di R.E., in data 2 settembre 2003 R.C. comunicò di rinunciare al canale Roma Channel e, conseguentemente, chiese la riduzione del canone dell’abbonamento ad Euro 60 mensili. Con successive comunicazioni, richiese il rimborso di quanto versato in eccedenza e diede disdetta dell’abbonamento alla scadenza annuale del 26 luglio 2004. Contrariamente a quanto richiesto la Sky continuò ad addebitare il canone sulla carta di credito di R. E. nell’importo originario di Euro 68 e ciò anche dopo la scadenza del contratto.
La Sky rimase contumace.
Il Giudice di Pace di Roma rigettò la domanda attrice e tale decisione è stata confermata dal Tribunale di Roma, con sentenza del 31 gennaio 2011 con la quale è stata ritenuta infondata la domanda di risarcimento danni per violazione delle regole di correttezza e buona fede. Quanto invece alla riduzione del canone che era avvenuta dall’ottobre 2004 non poteva escludersi che l’abbonata avesse continuato a godere e usufruire del servizio.
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