La Prima Sezione Civile della Cassazione, con la sentenza n. 20657/2011 ha stabilito che il canone di concessione delle tv locali va pagato in cifra fissa, indipendentemente dai bacini d’utenza serviti. «Per il periodo fino al 31 dicembre 1994, il canone per la radiodiffusione televisiva in sede locale – a differenza di quello per le concessioni in sede nazionale – deve ritenersi determinato, ai sensi dell’art. 22, comma 1 lett. b) della legge 223/90, in una cifra fissa non dipendente dal numero dei bacini d’utenza», è quanto si legge nella sentenza. La Corte di cassazione, entrando nel merito della sentenza emessa precedentemente dalla Corte di appello di Roma, pone fine ad una lunga vicenda giudiziaria che ha visto contrapporsi una tv locale al Ministero dello sviluppo economico (al tempo Ministero delle Telecomunicazioni) che in primo e secondo grado aveva ottenuto invece il riconoscimento dell’obbligo di pagare il canone di concessione sulla base di un calcolo che tenesse conto dei bacini di utenza serviti.
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