Il Tribunale di Roma ha rigettato le motivazioni avanzate da una societa’ veneta che gestisce servizi pubblici di fornitura di energia e gas, in merito ai contributi di un dipendente titolare di status giornalistico che di fatto svolgeva attivita’ di addetto stampa. L’Inpgi, a seguito di un accertamento ispettivo, aveva infatti rilevato l’erroneo versamento ad altro ente previdenziale (Inps) della contribuzione relativa al giornalista.
La controversia, risalente al 2016, aveva evidenziato l’omissione contributiva di oltre 50 mila euro dovuta all’erroneo versamento all’INPS, anziche’ all’INPGI, della contribuzione previdenziale per una giornalista dipendente che aveva svolto attivita’ tipica di addetto stampa in maniera prevalente e maggiormente significativa, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, rispetto alle altre attivita’ di comunicazione e di segreteria svolte in favore del datore di lavoro.
Perche’ sorga l’obbligo di iscrizione all’INPGI e’ infatti sufficiente la instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato avente ad oggetto attivita’ giornalistica con un soggetto che sia giornalista professionista, pubblicista o praticante giornalista, mentre la natura del datore di lavoro e’ indifferente. La Suprema Corte ha inoltre chiarito che ‘‘puo’ essere definito giornalista chi, ai fini dell’informazione, esprime fatti e idee, cioe’ realizza con mezzi adeguati il cosiddetto messaggio informativo”.
L’azienda veneta, dopo essersi opposta alle valutazioni espresse dagli ispettori dell’Inpgi, aveva contestato il fatto che la giornalista, sebbene titolare di un rapporto di lavoro subordinato, non aveva svolto attivita’ di natura giornalistica.
L’organo giudicante e’ stato di diverso avviso, confermando l’infondatezza delle ragioni dell’azienda e ribadendo il principio secondo cui, indipendentemente dalla contrattazione collettiva applicata alla singola fattispecie, i giornalisti devono essere obbligatoriamente assicurati all’INPGI qualora svolgano attivita’ giornalistica subordinata in maniera prevalente e/o esclusiva e ribadendo ancora una volta che l’attivita’ svolta dagli uffici stampa prefigura “una funzione prettamente giornalistica in quanto tesa a diffondere notizie per conto di aziende, organismi ed enti privati o pubblici ”. (Inpgi)