“La pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale relativa al contenzioso tra Fiat e Fiom conferma la rilevanza che la decisione dei ‘giudici delle leggi’ ha anche per i giornalisti, oltre che per gli altri lavoratori”. Lo sottolinea Giovanni Rossi, presidente della Fnsi, il sindacato nazionale dei giornalisti italiani, rilevando che “la Federazione della Stampa non è firmataria di contratti che pure vengono applicati a lavoratori che svolgono l’attività giornalistica e che dispongono del riconoscimento professionale”.
I fatti cui la Fnsi fa riferimento risalgono allo scorso 3 luglio quando la Suprema Corte dichiarò l’illegittimità dell’articolo 19 dello Statuto dei lavoratori laddove lo stesso “non consente la rappresentanza sindacale alle sigle che non hanno firmato un contratto”. Oggi i giudici hanno spiegato il motivo del verdetto: consentendo la rappresentanza sindacale aziendali ai soli sindacati firmatari del contratto applicato in azienda, l’articolo 19 dello statuto dei lavoratori contrasta coi “valori del pluralismo e libertà di azione della organizzazione sindacale”.
La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata e rimessa alla Consulta dai giudici dei tribunali di Torino, Modena, Vercelli, a seguito dei ricorsi presentati dai metalmeccanici della Cgil, esclusi dalle Rsa per non aver firmato il contratto specifico della Fiat, che richiama l’articolo 19 della legge 300 del 1970. La Fiom aveva sollevato il contrasto con gli articoli 2, 3 e 39 della Costituzione, ossia sulla lesione del principio solidaristico, la violazione del principio di uguaglianza e del principio di libertà sindacale.
Nel “campo giornalistico”, il riferimento della Fnsi è rivolto innanzi tutto agli addetti stampa (sia nel settore pubblico che in quello privato), ma anche a una parte dei colleghi che lavorano nelle radio e nelle tv locali.
“La sentenza dell’Alta Corte apre la strada – dice Rossi – alla possibilità per questi giornalisti, ove aderenti alla Fnsi, di avere una propria rappresentanza sindacale ed ogni altro diritto garantito dallo Statuto dei lavoratori”. In particolare, nel comparto degli uffici stampa pubblici dove è applicato il contratto del pubblico impiego, “la Fnsi è pienamente titolata alla trattativa (condizione che la Corte pone per garantire l’agibilità sindacale di una organizzazione) non solo da quanto stabilito dalla legge 150 del 2000, ma anche dalla sentenza del 2005 del Giudice del lavoro di Roma, non appellata dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche amministrazioni (ARAN)”. E la Federazione della stampa, d’intesa con il proprio legale, sta ora valutando le soluzioni tecniche per rendere operativa nel settore dell’informazione i principi affermati dalla Corte.
@gabriele_scarpa
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