Le motivazioni di due sentenze emesse dal Consiglio di Stato sulla vicenda di Europa 7 – n. 2622 e n. 2624 del 31 maggio 2008 – confermano che il Ministro delle Comunicazioni dovrà decidere sull’assegnazione delle frequenze richieste da questa società e che nella sua decisione esso dovrà attenersi ai principi stabiliti dalla Corte di Giustizia europea.
Questi principi impongono di disapplicare la normativa italiana, compresa la legge Gasparri, che ha favorito il gruppo Mediaset consentendogli di occupare, con Rete 4, le frequenze che avrebbero dovuto essere destinate a Europa 7.
Dalle decisioni del Consiglio di Stato emerge che, se anche il nostro ordinamento non consente a Europa 7 di ottenere la condanna del Ministero ad assegnarle le frequenze, perché questo tipo di pronuncia non è ammesso a tutela degli interessi legittimi, la società può pervenire allo stesso risultato per altra via.
Infatti il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR Lazio con la quale è stato annullato il provvedimento ministeriale che, nel dicembre del 1999, ha negato a Europa 7 l’attribuzione delle frequenze che le spettavano in base alla concessione da essa ottenuta.
Pertanto il Ministero dovrà dare esecuzione a questa decisione, provvedendo sulla richiesta di Europa 7 e applicando i principi stabiliti dalla decisione della Corte di Giustizia europea emessa il 31 gennaio 2008, vale a dire disattendendo la normativa italiana contrastante con quella europea.
Se non lo farà, il giudice amministrativo potrà nominare un commissario che si sostituirà al Ministro ed emetterà la decisione sulle frequenze, attenendosi ai principi stabiliti dalla Corte di Giustizia europea.
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Giurisprudenza CASO EUROPA7. UN COMMISSARIO NOMINATO DAL GIUDICE AMMINISTRATIVO POTREBBE SOSTITUIRE IL MINISTRO