Si ricorda che il requisito dell’abusività richiede che la professione sia esercitata in mancanza dei requisiti richiesti dalla legge, come ad esempio il mancato conseguimento del titolo di studio o il mancato superamento dell’esame di Stato per ottenere l’abilitazione all’esercizio della professione. Integra il reato anche la mancata iscrizione presso il corrispondente Albo. La Corte Costituzionale con la sentenza 27 aprile 1993 n. 199, ha respinto la questione di legittimità costituzionale di tale norma rispetto ai principi di tassatività e determinatezza, affermando, però, nel contempo la natura di norma penale in bianco, in quanto necessita, a fini integrativi, del ricorso a disposizioni extra penali che stabiliscono i requisiti oggettivi e soggettivi per l’esercizio di determinate professioni.
Due anni fa le sezioni unite penali della Cassazione con la sentenza 23 marzo 2012 n. 11545 hanno affermato che: “Gli atti nonché gli adempimenti delle professioni regolamentate sono riservati a coloro che sono iscritti agli albi; qualsiasi attività tipica e di competenza specifica va a configurare il reato di esercizio abusivo della professione. Commette, quindi, il reato di esercizio abusivo della professione il soggetto che svolge attività “tipica e di competenza specifica” della professione regolamentata senza però essere iscritto all’Albo professionale.”
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