Come previsto dalle legge Finanziaria 2008, per i contribuenti che compiano i 75 anni prima della scadenza del pagamento della rata, annuale o semestrale, del canone RAI, c’è la possibilità di chiedere l’esenzione. I requisiti per godere del beneficio, al di là di quello anagrafico precedentemente segnalato, sono diversi: non convivere con persone titolari di reddito proprio, diverse dal coniuge; possedere, insieme al coniuge, un reddito complessivo non superiore a 6714 euro. Al fine della verifica del requisito reddituale, oltre ai redditi scaturenti dalla eventuale dichiarazione, devono essere presi in considerazione anche: i redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo d’imposta, come ad esempio gli interessi sui depositi bancari e sui titoli di Stato; le retribuzioni percepite da enti e organismi internazionali, da rappresentanze diplomatiche o consolari e della Santa sede o altri enti della Chiesa Cattolica; i redditi esteri non tassati in Italia. Non rientrano invece nel conteggio i seguenti redditi: quelli esenti, come ad esempio le pensioni di guerra, di invalidità o le rendite Inail; i trattamenti di fine rapporto di lavoro e le relative anticipazioni; il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze; i redditi soggetti a tassazione separata.
I contribuenti che rispettino tali requisiti, per ottenere il beneficio in oggetto, devono compilare un apposito modello di dichiarazione sostitutiva, ed inviarlo con raccomandata all’Agenzia delle Entrate, Ufficio Torino 1, Sat, Sportello abbonamenti Tv. In alternativa, il modello cartaceo debitamente compilato, può essere consegnato a uno degli uffici territoriali dell’Amministrazione finanziaria.
http://fiscopiu.it/news/esenzione-dal-pagamento-gli-over-75-entro-il-31-luglio