La richiesta di rimborso può essere inviata dal 15 settembre utilizzando l’applicazione web sul sito dell’Agenzia delle entrate, utilizzando le credenziali di accesso dei servizi telematici. Per l’invio ci si può rivolgere anche ad un Caf. Altrimenti si può utilizzare il modello cartaceo reperibile sul sito dell’Agenzia e sul sito Rai dedicato al canone tv. Il modello può essere inviato insieme ad una copia di un documento di riconoscimento, con raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.
La domanda può essere presentata da tutti coloro che hanno inviato la dichiarazione di non possesso del televisore entro il 16 maggio e nonostante questo si sono visti addebitare i 70 euro. Diritto al rimborso anche in caso di “doppio canone”, ossia di canone addebitato su due utenze della stessa famiglia anagrafica, ad esempio su prima e seconda casa, anche se le utenze sono intestate a familiari diversi. L’invio del modello in questo caso consente anche di comunicare il codice fiscale del familiare che già paga il canone sulla sua bolletta, e che sarà l’unico a doverlo continuare a pagare. La richiesta può essere presentata, inoltre, dagli eredi in relazione al canone tv addebitato sulla bolletta elettrica intestata ad un soggetto deceduto. Diritto al rimborso anche per i contribuenti over 75 con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro, che erano esentati dalla presentazione della dichiarazione per richiedere l’esenzione. Lo stesso modulo potrà essere presentato, infine, da chi è esente dal pagamento del canone in caso di accordi internazionali (diplomatici e militari stranieri). Dovrà essere barrata la casella con la specifica dei motivi per i quali il canone non è dovuto. I rimborsi saranno effettuati dalle imprese elettriche entro 45 giorni dalla ricezione dell’apposita comunicazione che sarà inviata dall’Agenzia delle entrate.