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Camera dei Deputati n. 5270 – Disegno di Legge

DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (MONTI)

Delega al Governo in materia di sviluppo del mercato editoriale e di ridefinizione delle forme di sostegno
Presentato il 7 giugno 2012

ONOREVOLI DEPUTATI

Le disposizioni di seguito illustrate sono dettate in conformità con quanto previsto dall’articolo 29, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante « Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici ». Tale norma, allo scopo di contribuire all’obiettivo del pareggio di bilancio entro il 2013, ha previsto, da un lato, la cessazione dell’attuale sistema di contribuzione in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici entro il 31 dicembre 2014 e, dall’altro, la destinazione delle risorse finanziarie disponibili compatibilmente con le esigenze di bilancio per nuove finalità.

In ossequio alla predetta disposizione, con il presente disegno di legge sono delineate, in appositi princìpi e criteri direttivi di delega al Governo, le nuove linee direttrici per la razionalizzazione degli interventi di sostegno del settore editoriale, con lo scopo di garantire significativi alleggerimenti dell’onere finanziario attualmente derivante dal vigente sistema di contribuzione diretta. Al contempo, si è inteso prefigurare una gamma di possibili incentivi, più coerenti con l’attuale situazione del mercato editoriale, ma comunque compatibili con i vincoli di finanza pubblica.
In particolare, all’articolo 1, i princìpi e criteri direttivi di delega vincolano il Governo a riordinare le misure di sostegno, a selezionare le categorie dei possibili beneficiari e a individuare forme di intervento per l’innovazione, l’avvio di nuove imprese e la multimedialità, al fine di modernizzare e di sviluppare il settore, contenendo l’entità degli oneri gravanti sulla finanza pubblica.
Nel riordino delle predette misure, infatti, il Governo dovrà prevedere che le provvidenze siano strettamente correlate alle risorse annualmente disponibili e che il contributo non possa in ogni caso eccedere il fatturato dell’impresa beneficiaria.
Il Governo è altresì delegato a ridefinire il quadro delle competenze in materia di comunicazione istituzionale e di tutela del diritto d’autore.

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni)

Le norme di seguito illustrate sono dettate in coerenza con le disposizioni contenute nell’articolo 29, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante « Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici ». Tale norma, allo scopo di contribuire all’obiettivo del pareggio di bilancio entro il 2013, ha previsto, da un lato, la cessazione dell’attuale sistema di contribuzione diretta alla stampa entro il 31 dicembre 2014 e, dall’altro, la
destinazione delle risorse finanziarie disponibili a nuove finalità. Ciò al fine di conseguire il risanamento della contribuzione pubblica, un maggior rigore nella selezione dei destinatari dei contributi e dei risparmi di pesa, da destinare a misure di agevolazione in favore dell’innovazione del settore, prefigurando una gamma di possibili incentivi, più coerenti con l’attuale situazione del mercato editoriale, ma comunque compatibili con i vincoli della finanza pubblica.
Con il presente disegno di legge, pertanto, è prevista l’adozione di decreti legislativi da parte del Governo, in particolare per la ridefinizione delle forme di sostegno in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici, sulla base delle proposte di definizione di nuovi criteri selettivi dei destinatari che saranno ormulate da una commissione composta da personalità di alta qualificazione e di riconosciuta competenza, incaricata altresì di effettuare preliminarmente una ricognizione delle agevolazioni esistenti.
È espressamente previsto che dalla costituzione di tale commissione, operante presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
È altresì previsto che sia la ridefinizione dei soggetti destinatari dei contributi diretti e delle ulteriori forme di sostegno, sia la definizione delle nuove forme di sostegno dovranno tenere conto del vincolo, spressamente previsto, in base al quale ciascuna tipologia di provvidenze dovrà essere correlata alle risorse finanziarie annualmente disponibili per lo stesso scopo.
Tra i princìpi e criteri direttivi contenuti nella delega che il disegno di legge prevede sia conferita al Governo, l’articolo 1, comma 2, lettera h), è volto alla ridefinizione della disciplina delle convenzioni da stipulare con le agenzie di stampa, delineando, allo scopo, criteri selettivi delle agenzie stesse e prevedendo una valutazione annuale dei risultati dell’attività informativa svolta, che sarà effettuata sulla base della raccolta degli effettivi fabbisogni delle amministrazioni statali.
Ciò al fine di assicurare migliori, più qualificati e innovativi servizi per le amministrazioni destinatarie, con effetti di razionalizzazione e di maggiore efficacia della spesa prevista a legislazione vigente.

Dalle disposizioni contenute nel presente disegno di legge, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All’attuazione dei decreti legislativi si provvede nell’ambito delle risorse stanziate a legislazione vigente per la legge 25 febbraio 1987, n. 67, come stabilite nella tabella C della legge annuale di stabilità.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.
L’intervento normativo proposto al Parlamento conferisce una delega legislativa al Governo per la Definizione di nuove forme di sostegno all’editoria e si pone in linea coerente con le finalità indicate dall’articolo 29, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché con la finalità di assicurare l’attuazione dei
princìpi costituzionali in materia di libertà e di pluralismo nella manifestazione del pensiero, di valorizzazione e diffusione della cultura e della lingua italiane nonché delle opere dell’ingegno e della tutela delle minoranze linguistiche.
L’intervento è coerente con il programma di Governo, anche sotto il profilo del contenimento e dell’efficienza della spesa pubblica.
2) Analisi del quadro normativo nazionale.
La disciplina delle imprese editrici e delle provvidenze per l’editoria è contenuta principalmente nelle Seguenti normative:
legge 5 agosto 1981, n. 416;
legge 25 febbraio 1987, n. 67;
legge 7 agosto 1990, n. 250;
legge 7 marzo 2001, n. 62;
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
25 novembre 2010, n. 223;
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.
L’iniziativa normativa in esame conferisce una delega legislativa al Governo e non contiene misure di immediata applicazione.

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i princìpi costituzionali.
L’intervento è compatibile con il principio della libertà di manifestazione del pensiero previsto dall’articolo 21 della Carta costituzionale e con gli altri princìpi costituzionali dalla stessa indicati.
5) Analisi della compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.
La materia oggetto dell’intervento normativo non invade le dei decreti legislativi attuativi è prevista L’acquisizione del parere della Conferenza unificata.
6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti all’articolo 118, primo comma, della Costituzione.
Il provvedimento non presenta profili suscettibili di determinare riflessi sull’assetto normativo delle regioni e degli enti locali, né contrasta con il riparto di competenze tra Stato ed enti locali, trattandosi di tematiche strettamente connesse ai princìpi tutelati dall’articolo 21 della Costituzione che sancisce il diritto di Manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, con lo scritto e con ogni altro mezzo di diffusione, rappresentando, perciò, uno dei diritti civili e sociali la cui tutela rientra nella competenza esclusiva dello Stato.
7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.
Il provvedimento in esame non comporta effetti di rilegificazione

La delega conferita al Governo include, nell’ambito dei princìpi e criteri direttivi, la razionalizzazione e il riordino della normativa vigente nella materia del sostegno alle imprese editoriali, costituendo in tal modo uno strumento di semplificazione normativa.
8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.
Ad oggi non risultano progetti di legge vertenti su identica materia che siano calendarizzati in Parlamento.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano particolari linee prevalenti della giurisprudenza nel settore, né risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL’UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento dell’Unione europea.
La legge n. 416 del 1981 è stata notificata e, successivamente, autorizzata dalla Commissione europea. Le disposizioni di cui alla legge n. 62 del 2001 in materia di agevolazioni all’editoria sono state regolarmente notificate alla Commissione europea, che ha ritenuto l’insussistenza di infrazioni.
Le linee di riforma e i princìpi e criteri direttivi introdotti dal provvedimento in esame si collocano in una prospettiva di evoluzione e di sviluppo del settore, incentivandone l’efficienza e la competitività, valori presenti nell’ordinamento dell’Unione europea.
11) Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano attualmente procedure di infrazione da parte della Commissione europea.
12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazionali.
Non risultano obblighi internazionali nella materia oggetto di trattazione.
13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.
Non esistono giudizi pendenti innanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea né precedenti giurisprudenziali della stessa sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto.
Non esistono giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo né precedenti giurisprudenziali della stessa sul medesimo o analogo oggetto.
15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione europea.
Norme di sostegno all’editoria e ai prodotti editoriali si rinvengono nella legislazione di quasi tutti gli Stati dell’Unione europea; tali disposizioni sono state oggetto di analisi da parte del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Al riguardo, il provvedimento in esame segna indubbiamente un punto di avvicinamento e di maggiore coerenza con le forme di sostegno vigenti in altri Paesi europei, in ragione dei princìpi e criteri direttivi
di delega rivolti alla riforma più profonda del sistema di sostegno.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONE DEL TESTO.

1) Indicazione delle nuove definizioni normative introdotte nel testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.
Non si ravvisano nel testo definizioni normative diverse da quelle attualmente previste.
2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.
I riferimenti normativi risultano corretti anche riguardo alla loro individuazione.
3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.
Nella predisposizione delle disposizioni concernenti la delega legislativa non è stata utilizzata la tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il provvedimento non comporta abrogazioni implicite di disposizioni vigenti.
5) Individuazione delle disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.
L’intervento normativo in esame non contiene disposizioni aventi gli effetti descritti.
6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.
Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.
7) Indicazione degli eventuali atti successivi e attuativi; verifica della congruità dei termini previsti e della loro adozione.
I termini previsti per l’adozione dei conseguenti atti normativi necessari, quali i decreti delegati, sono previsti dall’atto di delega e sono congrui rispetto alle necessità istruttorie e procedimentali.
8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all’Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.
Sono stati utilizzati i dati in possesso del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

SEZIONE 1 – IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI.

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.
L’iniziativa legislativa si fonda direttamente sulle disposizioni contenute nell’articolo 29, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante « Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici ». Tale norma, allo scopo di contribuire all’obiettivo del pareggio di bilancio entro il 2013, ha previsto, da un lato, la cessazione dell’attuale sistema di contribuzione diretta alla stampa entro il 31 dicembre 2014 e, dall’altro, la revisione, da parte del Governo, del regolamento di cui decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223.
Con il provvedimento in esame si conferisce al Governo la delega a ridisegnare, con effetto dall’anno 2014, l’intero sistema del sostegno pubblico alle imprese editoriali, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata della citazione delle relative fonti di informazione.
Le principali criticità che si rilevano nella vigente situazione normativa sono costituite:
dalla notevole quantità di norme modificative e integrative di quelle fondamentali vigenti nel settore, succedutesi nel tempo, situazione che rende necessario un processo di razionalizzazione, il cui percorso è iniziato con l’adozione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, e che deve essere coerentemente proseguito in modo organico;
dalla necessità di riordinare l’intero sistema del sostegno pubblico alle imprese editoriali, in modo da destinare le risorse disponibili agli incentivi più efficaci e adeguati a una prospettiva di sviluppo del settore e del mercato editoriali.
C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.
Con il provvedimento in esame si è inteso dare attuazione a quanto disposto dall’articolo 29, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. In ossequio alla predetta disposizione sono state delineate, in appositi princìpi e criteri direttivi di delega al
Governo, le nuove linee direttrici per la razionalizzazione degli interventi di sostegno del settore editoriale allo scopo di garantire significativi alleggerimenti dell’onere finanziario attualmente derivante dal vigente sistema di contribuzione diretta. Al contempo, si è inteso prefigurare una gamma di possibili incentivi, più coerenti con l’attuale situazione del mercato editoriale, ma comunque compatibili con i vincoli di finanza pubblica.

I princìpi e criteri direttivi della delega riguardano:
a) la razionalizzazione e il riordino della normativa vigente nella materia del sostegno alle imprese editoriali, anche per contenere gli oneri a carico della finanza pubblica e per consentire una maggiore selezione dei soggetti beneficiari, prevedendo forme omogenee di contributo correlate al rimborso di costi effettivamente sostenuti, nonché specifiche forme di sostegno per la lettura, l’innovazione, la nascita di nuove imprese e la multimedialità;
b) la definizione delle categorie dei soggetti destinatarie dei contributi, con particolare riguardo ai quotidiani e ai periodici di consolidati tradizione e valore politico-culturale, nonché alle testate che siano espressione di comunità locali;
c) la previsione di forme particolari di sostegno per le riviste di alta cultura iscritte in un apposito registro nazionale;
d) la correlazione dell’entità complessiva dei contributi erogabili alle risorse finanziarie annualmente disponibili, evitando altresì che, per ogni impresa, il contributo ecceda il fatturato relativo all’anno di riferimento delle provvidenze;
e) la previsione di incentivi all’avvio di nuove imprese editoriali, all’innovazione tecnologica e alla multimedialità, anche attraverso il ricorso a forme di credito agevolato ovvero di credito d’imposta,
compatibilmente con le esigenze della finanza pubblica;
f) la previsione di forme di promozione della lettura attraverso campagne annuali di comunicazione istituzionale curate dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei
ministri, nonché di misure di sostegno della domanda di lettura, che tengano conto dei dati forniti dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) anche al fine di monitorare le variazioni degli indici della
lettura;
g) la ridefinizione del quadro delle competenze in materia di politiche di sostegno dell’editoria, di comunicazione istituzionale, di tutela del diritto d’autore e di promozione della lettura;
h) la definizione di una nuova disciplina per l’acquisto dalle agenzie di stampa dei servizi di informazione per le pubbliche amministrazioni, volta a coniugare il rispetto del pluralismo dell’informazione con criteri che tengano anche conto, nella scelta delle agenzie, dell’occupazione di professionalità adeguate, della quantità di notizie e di servizi forniti, del fatturato delle aziende e dell’innovazione dei prodotti e che assicurino la valutazione annuale dei risultati dell’attività informativa svolta.
La ridefinizione delle forme di sostegno in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici sarà elaborata anche sulla base delle proposte di definizione di nuovi criteri selettivi dei destinatari che saranno formulate da una commissione composta da personalità di alta qualificazione e riconosciuta competenza, incaricata altresì di

effettuare preliminarmente una ricognizione delle agevolazioni esistenti;
la commissione è chiamata a operare presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l’intervento normativo e indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.
Gli obiettivi sono incentrati, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 29, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla necessità di conseguire il risanamento e la ristrutturazione della contribuzione pubblica al settore, una più rigorosa selezione dell’accesso alle risorse, il contenimento della spesa pubblica destinata alla contribuzione diretta, nonché la destinazione di tali risparmi a forme di sostegno più efficienti (ristrutturazione delle aziende già beneficiarie
della contribuzione diretta, innovazione tecnologica del settore, compatibilmente con le esigenze generali di contenimento della spesa pubblica).
In coerenza con le linee esposte, la delega al Governo per l’adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi è finalizzata alla definizione di nuove forme di sostegno dell’editoria, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il raggiungimento degli obiettivi che si intende realizzare è verificato in relazione alla definizione di una disciplina organica del sistema di contribuzione secondo i princìpi e criteri direttivi indicati e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, con indicatori puntualizzati in sede di adozione dei decreti legislativi attuativi.
E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell’intervento legislativo.
Le imprese editrici di quotidiani, di periodici e di libri e le altre imprese (ad esempio distributori, edicolanti, stampatori e librai) appartenenti alla filiera della produzione, distribuzione e vendita del prodotto editoriale, nonché le agenzie di stampa.

SEZIONE 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE.

Di seguito è riportato l’elenco delle associazioni consultate.

EDITORI:

AIE – Associazione italiana editori;
ANES – Associazione nazionale editoria periodica specializzata;
CONFCOOPERATIVE – Confederazione cooperative italiane;
Atti Parlamentari — 12 — Camera dei Deputati — 5270
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
FIEG – Federazione italiana editori giornali;
FILE – Federazione italiana liberi editori;
FISC – Federazione italiana settimanali cattolici;
FNSI – Federazione nazionale stampa italiana;
MEDIACOOP – Associazione delle cooperative giornalistiche, editoriali
e della comunicazione;
USPI – Unione stampa periodica italiana.

DISTRIBUTORI:
ADN – Associazione distributori nazionali;
ANADIS – Associazione nazionale distributori stampa.

STAMPATORI:
ASIG – Associazione stampatori italiana giornali.

GIORNALAI:
FeLSA – CISL giornalai e tabaccai – Federazione lavoratori
somministrati autonomi atipici – Confederazione italiana sindacati
lavoratori giornalai e tabaccai;
FENAGI Confesercenti – Federazione nazionale giornalai;
SINAGI – Sindacato nazionale giornalai d’Italia;
SNAG Confcommercio – Sindacato nazionale autonomo giornalai;
UIL TUCS GIORNALAI – Unione italiana lavoratori turismo
commercio e servizi;
USIAGI UGL – Unione sindacale autonoma giornalai.
Dalle consultazioni tenute con le associazioni di categoria sopra elencate, oltre all’indicazione per l’adozione di un provvedimento d’urgenza (decreto-legge) per conseguire in tempi rapidi alcuni risultati ritenuti prioritari (criteri di accesso e di calcolo più selettivi e commisurati a parametri indicativi della reale consistenza delle imprese, quali le copie vendute e il livello di occupazione professionale, contenimento della spesa, attribuzione del contributo alle imprese più efficienti in termini di rapporto tra prodotto distribuito e prodotto venduto), è emersa l’esigenza di una riforma globale del sistema del sostegno pubblico all’editoria.
La scelta della delega è anche finalizzata ad aprire una strada che consenta di raccogliere a tale fine i contributi delle stesse associazioni e delle forze presenti in Parlamento.

SEZIONE 3 – VALUTAZIONE DELL’OPZIONE DI NON INTERVENTO
(« OPZIONE ZERO »).

L’opzione zero ripropone le criticità riscontrate a fronte degli obiettivi di riduzione della spesa e della necessità di riqualificare gli interventi nel settore.

SEZIONE 4 – VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE.

Il ricorso alla delega è necessario per riordinare e per modificare il sistema normativo vigente.
Considerata la natura dell’intervento di delega legislativa, non sono comunque emerse nelle consultazioni opzioni di alternativa generale alla delega, compatibili con gli obiettivi di riduzione delle spese.

SEZIONE 5 – GIUSTIFICAZIONE DELL’OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA.

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.
Si è proceduto a un’analisi comparata delle politiche per l’editoria nei principali Paesi europei.
B) Svantaggi e vantaggi dell’opzione prescelta.
Il vantaggio deriva dalla chiarezza dei princìpi e criteri direttivi di delega che consentono di elaborare iniziative normative attuative per la riforma del sistema vigente. La scelta della delega è anche finalizzata ad aprire una strada che consenta di raccogliere i contributi delle stesse associazioni e delle forze presenti in Parlamento.
C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti.
L’intervento normativo non prevede espressamente nuovi o ulteriori obblighi informativi da prevedere nei decreti legislativi attuativi;
la verifica sarà comunque operata in sede di adozione dei decreti legislativi attuativi in relazione alla riforma del sistema.
D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.
Non si è proceduto a comparazioni, tenendo conto della natura dell’intervento e secondo quanto espresso nella sezione 4.
E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell’intervento regolatorio.
I princìpi e criteri direttivi di delega fanno esplicito e costante riferimento, per ogni tipologia di incentivo, al limite delle risorse rese effettivamente disponibili annualmente per il sostegno all’editoria;
sotto il profilo degli effetti finanziari, pertanto, il provvedimento non comporta oneri che debbano essere preventivamente stimati e dei quali si debba indicare la copertura.

SEZIONE 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ.

L’impatto sulla concorrenza deve essere necessariamente considerato alla luce del principio (positivamente espresso dal legislatore) di tutela del pluralismo dei mezzi di informazione.
Più in particolare, i princìpi e criteri direttivi di delega, mirati a costruire il nuovo sistema del sostegno pubblico differenziando le tipologie di incentivo e privilegiando quelle che premiano l’innovazione, l’efficienza e la creazione di nuove imprese, tengono propriamente conto di obiettivi di funzionamento concorrenziale del mercato, qualificando maggiormente l’azione di sostegno pubblico sul piano del pluralismo informativo, dell’efficienza imprenditoriale e del corretto funzionamento del mercato dell’editoria.
L’intervento regolatorio non manifesta, infine, particolare rilevanza sul sistema delle imprese per quanto concerne la competitività internazionale, in quanto la stampa costituisce un tipico esempio di mercato interno.

SEZIONE 7 – MODALITÀ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO REGOLATORIO.

A) Soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento regolatorio proposto.
Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è competente per le procedure amministrative in materia.
B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento.
Oltre alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è previsto l’inserimento della normativa nel sito istituzionale del Dipartimento per l’informazione e l’editoria.
C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell’intervento regolatorio.
Per la definizione degli interventi di riordino, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria si avvale degli strumenti di monitoraggio e di controllo in materia già operativi nell’attuale sistema di contribuzione.
D) Eventuali meccanismi per la revisione e l’adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a VIR.
Sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2009, n. 212, recante la disciplina attuativa della verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR), il Dipartimento per l’informazione e l’editoria seguirà il processo attuativo della delega. In particolare, la verifica del raggiungimento delle finalità sottese alla legge delega sarà attuata anche mediante l’attività di monitoraggio e di verifica degli effetti
derivanti dai decreti legislativi attuativi della delega stessa, in quanto i princìpi e criteri direttivi della delega costituiscono il fondamento e il limite delle norme delegate nonché il criterio interpretativo delle
stesse tenendo conto del complessivo contesto normativo e delle finalità che ispirano la delega.
Sono previsti specifici meccanismi per la revisione o per l’adeguamento della regolamentazione tramite delega al Governo per l’adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi.

DISEGNO DI LEGGE
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ART. 1.
(Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all’editoria).

1. In conformità alle finalità indicate dall’articolo 29, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e per assicurare l’attuazione dei princìpi costituzionali in materia di libertà e di pluralismo nella manifestazione del pensiero, di valorizzazione e diffusione della cultura e della lingua italiane nonché delle opere dell’ingegno e di tutela delle minoranze linguistiche, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto lo sviluppo del mercato editoriale e la definizione
di nuove forme di sostegno in favore del settore.
2. Ai fini dell’adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo è tenuto, nell’ambito delle risorse stanziate per la legge 25 febbraio 1987, n. 67, come stabilite nella tabella C della legge annuale di stabilità, e di quanto previsto dall’articolo 29, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) razionalizzare e riordinare la normativa vigente in materia di sostegno delle imprese editoriali, anche per contenere gli oneri a carico della finanza pubblica e per consentire una maggiore selezione dei soggetti
beneficiari, prevedendo forme omogenee di contributo, correlate al rimborso di costi effettivamente sostenuti, nonché specifiche forme di sostegno della lettura e per l’innovazione, la multimedialità e l’avvio di nuove imprese;
b) definire le categorie di soggetti destinatarie dei contributi, con particolare riguardo ai quotidiani e ai eriodici di consolidata tradizione e valore politicoculturale, nonché alle testate che siano espressione di comunità locali;
c) prevedere forme particolari di sostegno per le riviste di alta cultura iscritte in un apposito registro nazionale;
d) correlare l’entità complessiva dei contributi che possono essere riconosciuti,
nonché delle altre forme di sostegno, alle risorse finanziarie annualmente disponibili, evitando altresì che,per ciascuna impresa, il contributo ecceda il fatturato relativo all’anno di riferimento delle provvidenze;
e) prevedere incentivi per l’avvio di nuove imprese editoriali, per l’innovazione tecnologica e per la multimedialità, anche attraverso il ricorso a forme di credito agevolato ovvero di credito d’imposta,
compatibilmente con le esigenze della finanza pubblica e con l’ordinamento dell’Unione europea;
f) prevedere forme di promozione della lettura e della diffusione dei libri attraverso campagne annuali di comunicazione istituzionale curate dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché misure per il sostegno della domanda di lettura, che tengano conto dei dati
forniti dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) anche al fine di monitorare le variazioni degli indici della lettura;
g) ridefinire il quadro delle competenze in materia di politiche per il sostegno dell’editoria, di comunicazione istituzionale,
di tutela del diritto d’autore e di promozione della lettura;
h) prevedere una nuova disciplina in materia di servizi da acquistare ai sensi della legge 15 maggio 1954, n. 237, e dell’articolo 55, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, garantendo il pluralismo dell’informazione, tenendo conto dell’occupazione di soggetti dotati di professionalità adeguate, della quantità di notizie e di servizi forniti, del fatturato delle aziende, dell’innovazione dei prodotti e assicurando una valutazione annuale dei risultati dell’attività informativa svolta.

3. L’attuazione della delega di cui ai commi 1 e 2 non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una commissione composta da non più di cinque membri di riconosciuta qualificazione e competenza, con il compito di effettuare un censimento delle forme di sostegno e di agevolazione vigenti per il settore dell’editoria, nonché di formulare proposte per la definizione dei criteri di selezione dei soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2. La commissione conclude i propri lavori entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso comunque denominato né rimborso di spese e alle spese di funzionamento si provvede con gli ordinari stanziamenti
di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
5. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e delle competenti
Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dall’assegnazione.
Decorsi tali termini senza che la Conferenza unificata e le Commissioni parlamentari abbiano espresso il parere di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare, con la procedura di cui al comma 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al medesimo comma 1.

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