ART. 70.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La ripartizione
secondo bacini di utenza costituiti dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e Bolzano dello stanziamento annuo è effettuata il 30 maggio di ogni
anno. Allo scopo si procede imputando, automaticamente e in via provvisoria,
alle regioni e alle province autonome il 90 per cento della somma già assegnata
nell’anno precedente, fatta salva la rideterminazione in via definitiva
all’esito dei conteggi ufficiali.
Conseguentemente dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All’articolo 145, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
al primo e al secondo periodo le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle
seguenti: «31 luglio».
70. 2. VII Commissione.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All’articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1o
ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, alle parole: «Tale contributo» premettere le seguenti:
«Fermi restando i limiti all’ammontare dei contributi, quali indicati
nell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.
70. 86. Governo.
Dopo le parole: a decorrere dall’anno 2008 aggiungere le seguenti
parole: e di ulteriori 5 milioni di euro annui per l’anno 2009.
Conseguentemente all’articolo 150, comma 1, nella Tabella A, Rubrica
Ministero dell’Economia e delle Finanze:
2009: – 5.000.
0. 70. 87. 7.Borghesi.
Al comma 4, sostituire le parole: 10 milioni di euro per l’anno 2008
con le seguenti: 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
2009: – l0.000;
2010: – 10.000.
70. 87. Il relatore.
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