Anche dopo il 31 dicembre 2012 i bandi e gli avvisi di gara per l’affidamento di appalti pubblici devono essere pubblicati anche sui giornali.
Lo ha stabilito la Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Legge “anticorruzione”), pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012 ed entrata in vigore il 28 novembre scorso.
Cosa prevede la Legge n. 69/2009
Questo provvedimento ha abrogato, sia pure implicitamente, la norma di cui all’art. 32, comma 5 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, la quale stabiliva che “dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.”
Legge anticorruzione: restano ferme le norme del Codice Appalti
Questa norma, come già detto, è stata implicitamente abrogata dalla legge anticorruzione: nel comma 31 dell’articolo 1 della legge 190/2012 si legge infatti che “restano ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.”
La pubblicazione sui quotidiani non perde di efficacia legale dal 2013
Dunque, in base a questa norma, le amministrazioni pubbliche devono applicare integralmente – anche dopo il 31 dicembre 2012 – le norme in materia di pubblicità stabilite dal Codice Appalti. In particolare, gli articoli 66 (comma 7) e 122 (commi 5 e 7) del Dlgs 163/2006 prevedono, tra le modalità di pubblicità dei bandi di gara, anche la pubblicazione (per estratto) su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo dove si eseguono i contratti pubblici.