Categories: Giurisprudenza

Attuazione decreto in materia di incentivi fiscali per l’investimento in start-up innovative

Il decreto ministeriale innanzitutto individua la nozione d’investimento agevolato, chiarendo che le agevolazioni fiscali si applicano: ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in quest’ultime, nonché agli investimenti in quote degli organismi collettivi di risparmio. Vediamo nel dettaglio quali saranno i benefici derivanti dall’investimento. I soggetti passivi IRPEF possono detrarre dall’imposta lorda il 19 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a euro 500.000, in ciascun periodo d’imposta. Per i soci SNC e SAS, l’importo per il quale spetta la detrazione viene determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili.
I soggetti passivi IRES possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 20 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a euro 1.800.000, per ciascun periodo d’imposta.
Non beneficiano invece di sconti fiscali gli investimenti effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio; società, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica; investimenti in start up innovative che si qualifichino come imprese in difficoltà o del settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell’acciaio Il diritto alle agevolazioni decade se, entro due anni dalla data in cui rileva l’investimento, si verifica una di queste ipotesi:a) la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti agevolati, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni; b) la riduzione di capitale o la ripartizione di riserve o, ancora, altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni; c) il recesso o l’esclusione degli investitori; d) la perdita di uno dei requisiti previsti dall’art. 25, comma 2, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della Start Up, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese.
Il decreto precisa che le agevolazioni spettino ai soggetti suindicati a condizione che gli investitori ricevano e conservino una certificazione che attesti che gli investimenti effettuati riguardino società che possiedono e sono in grado di mantenere nel tempo la qualifica di start-up innovativa. In aggiunta gli investitori dovranno avere copia del piano d’investimento della start-up innovativa, contenente informazioni dettagliate sull’oggetto della prevista attività della medesima start-up innovativa, sui relativi prodotti, nonché sull’andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti.
Nei prossimi giorni dovrebbero essere pronte le linee guida «visto facile start-up»redatte dal Mise, dal Ministero degli esteri e dell’interno, cui seguirà il lancio del portale sul sito del Mise per coloro che investano in start-up in Italia.

Qui il decreto 30 gennaio 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato in G.U. n. 66

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