ASSOLTA TELEREGGIO: «L’ART 21 DELLA COST PROTEGGE SOPRATTUTTO LE OPINIONI CHE URTANO, SCUOTONO O INQUIETANO»

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«L’articolo 21 della Costituzione, analogamente all’articolo 10 della Convenzione Europea dei Diritti Umani, non protegge unicamente le idee favorevoli o inoffensive o indifferenti, essendo al contrario principalmente rivolto a garantire la libertà proprio delle opinioni che urtano, scuotono o inquietano»: sembrerebbe un’ovvietà, ma l’ha dovuto ribadire anche il Tribunale di Reggio Emilia, richiamando queste parole da una sentenza di Cassazione, per rigettare la causa civile intentata all’emittente Telereggio da una fondazione bancaria.
La storica tv emiliana era stata portata in giudizio nell’estate 2009 dalla “Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Pietro Manodori”, per un servizio ritenuto diffamatorio: in particolare, si contestavano le espressioni «Bilancio furbetto» – usata nei titoli del tg il 28 maggio – nonché «escamotage contabili » usata nel servizio, dedicato appunto al bilancio 2008 della fondazione. L’autore, il direttore del telegiornale Gabriele Franzini, spiegava come il patrimonio della “Manodori”, azionista di Unicredit e altre società, risultasse più robusto del reale poiché, a bilancio, le partecipazioni erano state iscritte al prezzo iniziale d’acquisto e non al valore effettivo di fine esercizio: un metodo di calcolo, sottolineava il giornalista, mai usato prima nella storia dell’ente, e che faceva la differenza, essendo alcuni pacchetti azionari crollati in media del 67% – con il risultato che sui 173 milioni dell’intero patrimonio ben 54 milioni (quasi un terzo) esistevano « solo sulla carta ».
Ma l’aggettivo «furbetto» e il sostantivo «escamotage» non piacquero al Consiglio della Fondazione, che sette giorni prima di scadere deliberò di far causa alla tv (in sede civile): nella citazione si chiedeva un risarcimento danni non inferiore a trecentomila euro, e almeno altri 25mila a titolo di riparazione, ritenendo quelle espressioni « insolenti, di significato e portata innegabilmente diffamatoria nei confronti dell’Ente e dei suoi organi, dirette a suscitare nel telespettatore – non soltanto quello sprovveduto ma anche quello più attento – un giudizio oltremodo negativo ed insinuante sull’operato della Fondazione Manodori, inducendo gravi sospetti sul corretto agire dei suoi amministratori e revisori, con preordinato discredito reputazionale e disvalore, anche sociale, d’immagine e funzioni » (così l’avv. Alfredo Bassi nell’atto di citazione).
Il tutto in uno scenario economico-politico che attribuiva all’emittente, per così dire, altre due “colpe”: dare notizie sull’ente e darle in campagna elettorale – «Da quasi un anno, con cadenza pressoché mensile, la Fondazione Manodori (vigendo la presidenza dell’ex Sindaco di Reggio Emilia Spaggiari Antonella) è stata bersagliata da Telereggio, segnatamente dal suo direttore Franzini Gabriele, con critiche pressanti e spesso pungenti, ma tutto sommato lecite, in ordine alla sua gestione finanziaria con riguardo soprattutto al titolo Unicredit. Si è invece passata la misura, con gratuito discredito e preordinata denigrazione, nel servizio giornalistico a firma dello stesso Franzini »; e più oltre: «non dev’essere del tutto casuale che si fosse alla vigilia del rinnovo del Consiglio Generale della Fondazione, che sortirà la nomina presidenziale, ed altresì delle elezioni amministrative del 6/7 giugno ricomprendenti il Comune di Reggio Emilia per il quale, come esponenti della lista civica “Città Attiva”, erano in corsa a sindaco l’allora Presidente Antonella Spaggiari ed a consigliere l’ancora amministratore dott. Umberto Guiducci».
Il giudice monocratico, Andrea Rat, ha rigettato la domanda di risarcimento, perché infondata, premettendo che «il diritto di critica, al pari del diritto di cronaca, costituisce una forma di estrinsecazione della libertà di pensiero, riconosciuta e protetta, quale diritto fondamentale,» a livello italiano e internazionale, e sottolineando che « i limiti stabiliti dalla giurisprudenza per il diritto di cronaca» per non incorrere nel reato di diffamazione a mezzo stampa – ossia verità, pertinenza e continenza – « si applicano anche al diritto di critica, anche se in maniera meno rigorosa.» Secondo il Tribunale reggiano, « il limite del diritto di critica deve ritenersi travalicato quando l’autore, tenuto conto non solo delle espressioni utilizzate, ma del globale contesto argomentativo, trascenda in attacchi gratuiti diretti a colpire sul piano individuale e senza alcuna finalità di pubblico interesse il soggetto passivo della critica, con arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale». Invece, nel caso di Telereggio, «lo scritto, fin da una prima lettura, si lascia apprezzare per i suoi tratti distaccati, asettici e per la chiarezza con cui vengono esposti i fatti e i dati obbiettivi su cui la critica, razionalmente e motivatamente, si fonda: (…) un attento confronto – svolto sempre con toni pacati e misurati – tra il bilancio 2008 e quelli degli anni precedenti».
Una critica che «appare ampiamente e logicamente motivata, ed è comunque sempre condotta senza alcuna acredine e faziosità»: in definitiva, dunque «il servizio giornalistico in esame costituisce legittima espressione del diritto di critica, in quanto il suo autore, traendo lo spunto dalla verità storica, di determinate circostanze, e rimanendo pur sempre ancorato ad essa, ha sviluppato convinzioni personali, condivisibili o meno, in merito a un tema di sicuro interesse pubblico».
Il giudice ha condannato la Fondazione a rimborsare le spese di lite sostenute da Franzini e dal direttore responsabile Paolo Bonacini, liquidandole complessivamente in 18mila euro oltre Iva, Cpa e spese generali.

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