E’ stato firmato oggi, presso il Ministero delle Comunicazioni, il “Codice Media e Sport” per l’autoregolamentazione dell’informazione sportiva.
Con questo “Codice Media e Sport” tutti i protagonisti dell’informazione sportiva, alla vigilia della ripresa del campionato di calcio, dicono il loro fermo NO alla violenza negli stadi, consapevoli del contributo che i mezzi di comunicazione di massa – da quelli tradizionali ai nuovi media – possono fornire per condannare nei confronti della pubblica opinione la violenza legata agli eventi sportivi, in particolare quelli calcistici. Il testo del “Codice Media e Sport” è stato redatto, dopo un serrato confronto tra tutti i soggetti interessati, dalla “Commissione per la elaborazione del Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi”, istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive in data 17 maggio 2007 per dare corso a quanto previsto dall’articolo 34, comma 6 bis del decreto legislativo n. 177/2005 così come modificato dalla legge n. 41/2007.
Il Codice detta una serie di prescrizioni, in particolare nellaconduzione delle trasmissioni radiofoniche e televisive dove, ad esempio, in caso di violazione delle disposizioni del Codice stesso, il conduttore dissocia con immediatezza l’emittente e il fornitore di contenuti dall’accaduto e ricorre ai mezzi necessari – fino alla eventuale disposizione di una pausa della trasmissione, o la sospensione di un collegamento, o l’allontanamento del responsabile – per ricondurre il programma entro i binari della correttezza.
Nel caso di trasmissioni registrate, le emittenti e i fornitori di contenuti si impegnano a procedere al preventivo controllo del contenuto delle stesse, escludendo dalla messa in onda episodi che costituiscano violazioni del «Codice Media e Sport».
Inoltre le emittenti e i fornitori di contenuti si riservano di valutare l’idoneità dei soggetti che si sono resi responsabili di violazioni alle disposizioni del Codice a partecipare ulteriormente a trasmissioni di informazione o di approfondimento sportivo, tenuto conto della gravità e delle eventuali reiterazioni della violazione, oltreché del comportamento tenuto dall’interessato successivamente alla stessa.
Le emittenti e i fornitori di contenuti si impegnano a realizzare, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di trattamento dei dati personali, misure atte, se del caso, a rendere individuabili i soggetti che si collegano telefonicamente, in audio o in audiovideo, alle trasmissioni.
Con particolare attenzione nei confronti dei giovani e dei minori e quale contributo alla loro crescita culturale, civile e sociale, il Codice prevede che le parti si impegnino a diffondere i valori positivi dello sport e lo spirito di lealtà connesso a tali valori negli specifici contenitori degli avvenimenti sportivi, anche mediante campagne formative concordate e attuate con le istituzioni nazionali e locali.
A carico dei soggetti inadempienti, il «Codice Media e Sport» prevede infine l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 34, comma 3 del Testo Unico della Radiotelevisione le sanzioni richiamate dall’articolo 35, comma 4 bis dello stesso Testo unico.