L’Antitrust ha multato il gestore H3G ritenendo la pratica commerciale posta in essere a partire dal mese di dicembre 2007, consistente nella complessiva opacità delle limitazioni contrattuali unilateralmente introdotte rispetto ai profili di traffico dei propri clienti, scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 22 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alle condizioni economiche ed alle modalità di utilizzo dei servizi offerti.
«In particolare – si legge nel provvedimento – sulla base dell’esame delle condizioni generali di contratto predisposte da H3G (articolo 17.6 denominato “Responsabilità del Cliente”), l’Autorità ha rilevato che l’applicazione del piano tariffario inizialmente prescelto dall’utente, a seguito delle tariffe unilateralmente introdotte nel dicembre 2007, dipendeva dal rispetto di soglie mensili di traffico declinate in percentuali di traffico in entrata e in uscita, in quantità diverse a seconda della tipologia di operatore di riferimento. In base al contratto, in mancanza del rispetto anche di una sola delle condizioni, H3G aveva la facoltà di applicare all’utente un diverso e meno vantaggioso piano tariffario.
L’Autorità ha ritenuto che il superamento delle soglie di traffico determinate da H3G dipendeva da numerose e stringenti condizioni di utilizzo che, in quanto non facilmente monitorabili ex ante dall’utente, rendevano estremamente difficile l’adozione di scelte di consumo pienamente consapevoli e determinavano una complessiva incertezza in ordine alle effettive condizioni economiche per la fruizione dei servizi offerti dal professionista.
Successivamente alla comunicazione del 30 maggio 2011, sono emersi elementi nuovi e diversi rispetto a quelli precedentemente rappresentati da H3G aventi ad oggetto la perdurante prospettazione di piani tariffari caratterizzati da numerose e stringenti condizioni di utilizzo. In particolare, con richiesta di intervento pervenuta in data 27 giugno 2011, un consumatore ha segnalato la reiterazione della pratica commerciale oggetto del provvedimento sopra citato.
In particolare, l’applicazione del piano tariffario “3 Power 10” per utenza mobile ricaricabile dipenderebbe dal rispetto di soglie mensili, difficilmente controllabili e verificabili dagli utenti, espresse in termini di traffico telefonico generato, in entrata e in uscita, con operatori concorrenti, ovvero in modalità di roaming, cioè mediante utilizzo delle reti di operatori diversi da H3G. In base alle condizioni generali di contratto, in caso di superamento di dette soglie, H3G avrebbe facoltà di applicare all’utente un diverso e meno vantaggioso piano tariffario denominato “Tua Semplice” che non sarebbe individuabile sul sito internet».
La multa imposta al gestore telefonico è di 30.000 euro.