Lo scorso febbraio, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni sanzionò l’imprenditore Antonio Angelucci per la violazione dell’obbligo di comunicare il controllo delle società editrici dei quotidiani ‘Libero’ e ‘Riformista’ almeno dal 2006 al 2010. Secondo l’Agcom, Angelucci non avrebbe comunicato al Registro nazionale della Stampa l’acquisizione del ‘controllo’ societario su ‘Libero’ e ‘Riformista’, ledendo così il principio di trasparenza previsto per rendere agevolmente individuabili i soggetti che controllano, di fatto, un’impresa editrice. L’imprenditore contestava la delibera, sostenendone l’illegittimità perché adottata con voto favorevole espresso solo dalla minoranza del collegio, nonché in violazione del suo diritto di difesa, non essendo stato ascoltato prima della decisione finale. Non solo; censurava anche il fatto che l’Agcom, ai fini della sanzione, aveva ritenuto determinante non la prova dell’influenza concreta sull’informazione delle due testate editoriali, bensì la mera eventualità (non provata, perché inesistente – sostiene il ricorrente) della possibilità in astratto di condizionamento anche episodico.
Ieri la notizia che il Tar del Lazio ha accolto il ricorso e annullato la delibera n. 63/11/Cons con la quale l’Autorità aveva ordinato al sig. Angelucci il pagamento di una multa di 103.300,00 euro.
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