Categories: Giurisprudenza

ANCHE SE IL PROTESTO È ILLEGITTIMO IL DANNO ALLA REPUTAZIONE VA PROVATO

La semplice illegittimità del protesto non garantisce al correntista il danno alla reputazione. Lo ha chiarito la prima sezione civile della Cassazione con la sentenza 15224/2010 secondo la quale “la semplice illegittimità del protesto, pur costituendo un indizio in ordine all’esistenza di un danno alla reputazione, da valutare nelle sue diverse articolazioni, non è di per sé sufficiente per la liquidazione del danno medesimo, essendo necessarie la gravità della lesione e la non futilità del pregiudizio conseguente; elementi questi che possono essere provati anche mediante presunzioni semplici, fermo restando però l’onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l’esistenza e l’entità del pregiudizio”.

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