Sono partiti, in Commissione trasporti e telecomunicazioni della Camera i lavori per l’approvazione della proposta di legge C. 4891 “Disposizioni per lo sviluppo dei servizi elettronici e digitali” presentata tra gli altri da Paolo Gentiloni (PD) e Roberto Rao (Terzo polo). La proposta di legge segue il percorso dell’agenda digitale europea e propone soluzioni e misure efficacemente adeguate al contesto nazionale come migliorare l’alfabetizzazione, sviluppare l’amministrazione pubblica online, ispirare fiducia nel digitale, favorire investimenti in ricerca e in innovazione, garantire un accesso a internet veloce e superveloce, promuovere il mercato unico digitale e il commercio elettronico.
Nel comma 2 dell’articolo 1 viene individuato lo strumento legislativo al quale viene affidato il perseguimento dei suddetti obiettivi: la legge annuale per l’incentivo e lo sviluppo dei servizi digitali. L’iniziativa legislativa dovrà essere presentata dal Governo entro il 30 aprile di ogni anno tenendo anche conto delle segnalazioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Importante novità della proposta di legge C. 4891 è l’IVA agevolata del 10 per cento sulle transazioni commerciali effettuate attraverso la rete internet. Il provvedimento, però, mantiene ferma l’aliquota del 4 per cento sulle cessioni aventi ad oggetto i prodotti editoriali effettuate attraverso la rete internet e anche ove tali beni siano ceduti in formato elettronico (ad es. gli e-books). La norma sembrerebbe volta ad eliminare la disparità di trattamento oggi vigente tra i prodotti editoriali venduti presso la rete fisica – che godono dell’IVA agevolata al 4 per cento – e i medesimi prodotti venduti attraverso la rete internet che, ove ceduti in formato elettronico, sono soggetti ad aliquote più elevate.
L’articolo 5, comma 3 del provvedimento estende il trattamento fiscale agevolato riservato al settore editoriale dall’articolo 74, primo comma, lettera c), del DPR n. 633/1972 anche alle cessioni effettuate attraverso la rete internet dei prodotti editoriali come definiti dall’articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, anche in formato elettronico: si tratta di prodotti realizzati su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici. In estrema sintesi, la principale peculiarità dell’IVA applicata alle operazioni concernenti i prodotti editoriali è la sua natura monofasica: soggetto passivo è l’editore. L’imposta dunque non colpisce l’incremento di valore dei beni nei vari passaggi produttivi, concentrandosi sull’adempimento dell’editore. Tale regime concerne sia la cessione di prodotti editoriali che la maggior parte dei servizi inerenti la loro commercializzazione. Rientrano nel regime speciale le operazioni di cessione di giornali quotidiani, periodici, libri, relativi supporti integrativi e di cataloghi (ai sensi del richiamato articolo 74, comma primo, lettera c)).
Per il calcolo dell’IVA sono applicabili due regimi, operanti in base:
– alle copie effettivamente vendute; tale regime è obbligatorio per la cessione di cataloghi, giornali e periodici pornografici, giornali quotidiani, periodici e libri con supporti integrativi o altri beni. In sintesi, in tal caso l’imposta si determina in base al numero di copie effettivamente vendute cui si applica poi l’aliquota (in genere, l’aliquota del 4 per cento);
– alle copie consegnate o spedite, con “forfetizzazione” delle rese; tale regime si applica solo per il commercio di libri, giornali quotidiani, periodici diversi da quelli elencati supra e beni funzionalmente connessi. E’ facoltà dell’editore optare, però, per il regime delle copie effettivamente vendute. In tal caso, l’IVA è determinata sulla base delle copie consegnate o spedite per ciascuna testata o titolo. Tale importo è diminuito di una percentuale (70 per cento per i libri e dell’80 per cento per i giornali quotidiani e periodici) cd. “di resa”. Su tale ammontare si applica l’aliquota d’imposta.
In entrambe le ipotesi è necessario indicare il prezzo di vendita al pubblico della pubblicazione, comprensivo di IVA. Il regime speciale prevede inoltre regole apposite in materia di detraibilità dell’imposta (l’editore può detrarre l’imposta assolta sugli acquisti o sulle importazioni di beni e servizi impiegati nel ciclo produttivo o commerciale di prodotti editoriali, purché annoti i relativi documenti sull’apposito registro acquisti).