La Commissione Giustizia del Senato ha iniziato ieri l’esame del disegno di legge recante modifica all’articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di tutela della proprietà intellettuale dell’opera editoriale (AS. 2297 Alessio Butti – PDL)
L’articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di tutela della proprietà intellettuale dell’opera editoriale dispone – in via di eccezione – che “gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso pubblicati nelle riviste o nei giornali oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l’utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell’autore, se riportato”. A parere del correlatore Franco Bruno (ApI-FLI) «tale disposizione è stata impropriamente utilizzata da gestori di motori di ricerca e di siti internet che hanno ritenuto di poter liberamente prelevare articoli rientranti nella classificazione dell’articolo 65 dalle pagine web dei giornali al fine di offrirli ai propri utenti senza corrispondere alcun compenso agli editori dei giornali». L’onorevole Bruno ha evidenziato che il disegno di legge in esame si propone quindi, modificando il predetto articolo 65 con l’aggiunta di un comma 2-bis, di disciplinare le modalità di tutela dell’esercizio del diritto di utilizzazione economica di questi articoli, stabilendo che le modalità con cui essi possono essere riprodotti o utilizzati in qualsiasi forma e in qualsiasi mezzo da soggetti che intendano trarne profitto, debbano essere specificate di volta in volta con appositi accordi tra l’editore e chi intenda utilizzare l’articolo, ovvero tra le associazioni di rappresentanza di questi ultimi e quelle maggiormente rappresentative degli editori delle opere da cui gli articoli medesimi sono tratti, e che con i medesimi accordi siano stabilite la misura e le modalità di riscossione da parte dell’editore del compenso dovuto.
Il correlatore Roberto Centaro (CN) ha suggerito di ascoltare i rappresentanti della FIEG, del dipartimento per l’informazione e l’editoria e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.