Agenzie di stampa, ecco tutto quello che c’è da sapere sull’iscrizione all’elenco nazionale. Sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 27 luglio 2023 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 luglio 2023 rubricato “Requisiti e parametri per l’iscrizione nell’elenco delle agenzie di rilevanza nazionale”.
Il DPCM in commento è in attuazione dell’articolo 17 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 che prevedeva un riordino della disciplina in materia di agenzia di stampa, limitando la possibilità per le pubbliche amministrazioni di acquistare, attraverso procedura negoziata e, quindi, senza bando di gara, servizi di agenzia di stampa solo dalle agenzie di stampa iscritte in un apposito elenco tenuto dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il decreto, oltre ad individuare i requisiti ed i parametri qualitativi e dimensionali per la definizione delle agenzie di stampa di rilevanza nazionale precisa anche i criteri e i parametri per la definizione del fabbisogno e per la ripartizione del corrispettivo. In altri termini, individua gli elementi necessari per attribuire le risorse disponibili alle varie agenzie di stampa.
L’articolo 2 del decreto individua i parametri dimensionali, organizzativi e di capacità operativa per poter consentire alle agenzie di stampa l’iscrizione all’elenco nazionale.
In particolare, per poter essere iscritte al predetto elenco, le agenzie devono avere i seguenti requisiti:
a) la disponibilità di un numero di giornalisti, assunti a tempo pieno e indeterminato, pari a non meno di cinquanta;
b) la corresponsione ai giornalisti di una retribuzione non inferiore alla soglia minima stabilita dal contratto collettivo nazionale del comparto giornalistico;
c) la capacità di garantire giornalmente un numero minimo di lanci pari a quattrocento con un loro frazionamento non superiore a due lanci;
d) la comprovata idoneità a dislocare in modo continuativo i propri giornalisti sul territorio nazionale in modo da assicurare un’adeguata capillarità nella raccolta delle informazioni primarie;
e) il possesso di un bilancio, certificato da parte di società di revisione iscritte all’albo CONSOB, che per almeno la metà sia alimentato da risorse acquisite per attività svolte a favore del settore privato e comunque sul mercato;
f) l’istituzione, almeno al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione all’elenco di cui all’articolo 1, della figura del Garante della informazione avente la funzione di assicurare la qualità delle informazioni ed impedire la diffusione di fake news, avente provata professionalità, esperienza, imparzialità e senza una pregressa appartenenza all’Agenzia presso cui opera;
g) il possesso di un rating di legalità di cui all’articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall’art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62.
Oltre ai requisiti minimi indicati alle precedenti lettere da a) a g), l’articolo 3 del Decreto individua ulteriori parametri premianti ai fini della determinazione del corrispettivo spettante a seguito della ripartizione delle risorse. In particolare, la quota di incremento del corrispettivo derivante dall’applicazione dei parametri premianti è pari ad una percentuale non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del totale del corrispettivo complessivo.
I parametri premianti sono i seguenti:
a) l’adozione di una politica di reclutamento che privilegi l’assunzione di giornalisti con una età anagrafica non superiore ai trentacinque anni;
b) la comprovata disponibilità all’assunzione di giornalisti che, a seguito di operazioni di ristrutturazione aziendale o accorpamenti tra Agenzie, abbiano perso l’occupazione divenendo esuberi;
c) l’approntamento di programmi di investimento in tecnologie innovative che permettano l’effettivo miglioramento delle performance;
d) la comprovata possibilità di intrattenere rapporti di collaborazione con Agenzie estere che non si sostanzino in una mera attività di traduzione e distribuzione di notizie;
e) la capacità e frequenza nell’accedere a fonti di informazioni specializzate, quali, ad esempio, quelle prodotte dalla Ragioneria generale dello Stato, dall’Istituto nazionale di statistica (Istat), dall’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Ocse), dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (Unesco), nonché dagli altri organi ed enti pubblici che istituzionalmente producono ed elaborano informazioni.
Nella fase transitoria che inizia il 1° gennaio 2024 e termina il 31 dicembre 2026 le risorse destinate alle agenzie nazionali sono pari al 65 per cento della media dei corrispettivi degli ultimi cinque anni percepiti dalle agenzie di stampa che si sono aggiudicate la procedura di gara del 2017.
Laddove un’agenzia acquisisse il diritto all’iscrizione nel triennio, può richiedere l’iscrizione all’elenco ma il riconoscimento di un corrispettivo è subordinato all’eventuale incremento delle risorse disponibili o a risparmi per cancellazioni di agenzie iscritte all’elenco.
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