Agenzie di stampa, editoria e contributi: l’agenda in Parlamento

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In sede di discussione parlamentare per la conversione del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 sono state approvate alcune modifiche.

Passiamo, quindi, in rassegna le modifiche in tema di editoria ed informazione.

L’articolo 16 sostanzialmente prevede un periodo transitorio per il riconoscimento dei corrispettivi riconosciuti alle agenzie di stampa, in attesa che vengano definite le procedure di gara previste dall’articolo 17, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198. Durante il periodo transitorio, che dovrà, comunque esaurirsi entro il prossimo 30 giugno 2024, il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria provvederà a ripartire, tra le agenzie di stampa iscritte nell’Elenco delle agenzie di stampa di rilevanza nazionale, una somma pari al 35 per cento del valore medio complessivo, negli anni 2018-2022, dei contratti stipulati con le agenzie di stampa risultate vincitrici della procedura di gara del 2017.

La ripartizione tra le agenzie avverrà sulla base del numero medio dei giornalisti assunti dalle singole agenzie negli ultimi cinque anni con contratto a tempo pieno e indeterminato.

Le agenzie di stampa fornitrici saranno poi tenute ad erogare i servizi essenziali per il Ministero per gli affari esteri e della cooperazione internazionale in aggiunta ai servizi forniti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 198 del 2022 e del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023. Detti servizi verranno acquistati autonomamente dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria.

Inoltre, sempre all’articolo 16, è stato inserito il comma 4 bis che differisce di ulteriori 24 mesi l’entrata in vigore del taglio ai contributi all’editoria voluto dal precedente sottosegretario all’editoria Vito Crimi con il comma 810 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La norma è intervenuta portando da settantadue a novantasei mesi il differimento introdotto dal comma 394 dell’articolo 1 della legge 17 dicembre 2019, n. 160.

Ricordiamo che il taglio dei contributi sarebbe dovuto entrare in vigore dal 2019 secondo le volontà del precedente sottosegretario all’editoria, Vito Crimi, con una progressiva riduzione che avrebbe determinato l’eliminazione definitiva dal 2022.

Pertanto, senza ulteriori interventi legislativi, i contributi spettanti verranno ridotti del venti per cento per la parte eccedente i 500.000 euro con riferimento a quelli di competenza del 2027, del cinquanta per cento per la parte eccedente i 500.000 euro con riferimento a quelli di competenza del 2028, del settantacinque per cento per la parte eccedente i 500.000 euro con riferimento a quelli di competenza del 2029 e definitivamente abrogati dal 2030.

Non sono state, invece, ulteriormente prorogate le disposizioni previste dall’articolo 96, commi 3, 4 e 5 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Pertanto, fino ai contributi di competenza del 2024 questi non potranno essere inferiori a quello percepito per l’anno 2019, mentre dal contributo di competenza dell’esercizio 2025 si tornerà alla determinazione del contributo sulla base del conteggio che deriverà dai criteri stabiliti dalla norma. In relazione alla diffusione, fino al 2024 il rapporto tra copie vendute e distribuite è ridotto al 25 per cento delle copie distribuite per le testate locali e al 15 per cento per le testate nazionali, in luogo delle maggiori percentuali, il 30 per cento per le testate locali e il 20 per cento per quelle nazionali, previste dalla lettera e, comma 1, dell’articolo 5 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 che torneranno ad essere requisito dal 2025.

Infine, solo fino al 2024 sarà possibile rendicontare e non pagare i costi ammissibili a contributo entro il termine di perfezionamento della pratica, fermo rimanendo l’obbligo di pagare gli stessi entro sessanta giorni dalla data di incasso del saldo e di rendicontarli entro i successivi dieci giorni.

La proroga di queste misure appare oggettivamente improbabile in quanto andrebbe in contrasto con il Regolamento previsto dal comma 316 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 che prevede l’introduzione di nuovi criteri e parametri per l’accesso e per la determinazione del contributo.

Infine, segnaliamo, sempre alle norme di proroga di termini in tema di informazione che in sede di conversione è stato introdotto l’articolo 7 bis che proroga al 2024 il contributo per favorire la conversione in digitale degli archivi di Radio Radicale, con un contributo di 2 milioni di euro. Attesa la specificità della norma che si applica unicamente ad un soggetto individuato con precisione riteniamo superflui ulteriori approfondimenti su questo tema.

Sarà nostra cura informare sulla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo definitivo.

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