Con la comunicazione della Direzione Servizi Media dell’Agcom, pubblicata sul proprio sito web in data 6 giugno 2022, l’Agcom ha invitato i produttori, le emittenti, le concessionarie di pubblicità e gli altri soggetti interessati, a far pervenire alla stessa Agcom entro 30 giorni, e cioè entro il 6 luglio 2022 (qualora non lo abbiano a suo tempo già fatto entro il 5 dicembre 2010 ai sensi dell’art. 40 bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante il vecchio TUSMAR), il proprio documento di autoregolamentazione (previsto dall’ art. 48, comma 5 del nuovo Testo Unico) all’indirizzo PEC agcom@cert.agcom.it.
Ciò in quanto, come è noto, il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (di seguito “TUSMA”), nell’ambito delle disposizioni sulla pubblicità, le sponsorizzazioni e l’inserimento di prodotti, reca la disciplina generale in materia di inserimento di prodotti (c.d. “product placement”) nei servizi di media audiovisivi e radiofonici.
In particolare, tale forma di comunicazione viene consentita con l’esclusione dei programmi per i bambini, per le produzioni antecedenti il 19 dicembre 2009, e con l’esclusione dei notiziari, programmi di attualità, programmi per i consumatori, programmi religiosi e programmi per bambini, per le produzioni successive al 19 dicembre 2019.
L’inserimento di prodotti è subordinato all’adozione da parte dei produttori, emittenti, concessionarie di pubblicità e altri soggetti interessati, della disciplina applicativa delle regole generali recate dal TUSMA mediante procedure di autoregolamentazione. Tale disciplina autoregolamentare deve essere comunicata all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che è chiamata a verificarne l’attuazione.
L’ambito dell’autoregolamentazione è definito dalla norma che reca le seguenti disposizioni:
– relativamente all’ambito di applicazione, l’inserimento di prodotti può avvenire sia dietro corrispettivo monetario che dietro fornitura gratuita di determinati beni e servizi, quali aiuti alla produzione e premi, in vista della loro inclusione all’interno di un programma. È vietato l’inserimento di sigarette e altri prodotti a base di tabacco o contenenti nicotina, come pure le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica, o prodotti di imprese la cui attività principale è la produzione o la vendita di tali prodotti, e l’inserimento di specifici medicinali, dispositivi medici di cui al regolamento (UE) n. 2017/745 o cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione nell’ambito del territorio italiano.
– relativamente alle modalità di realizzazione dell’inserimento di prodotti, il contenuto e l’organizzazione all’interno di un palinsesto, nel caso di trasmissioni televisive e radiofoniche, o all’interno di un catalogo, nel caso di servizi di media audiovisivi a richiesta, non devono essere in alcun caso influenzati in modo da compromettere la responsabilità e l’indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media; gli inserimenti di prodotti non devono incoraggiare direttamente l’acquisto o la locazione di beni o servizi, in particolare facendo riferimenti promozionali a tali beni o servizi, né attribuendo loro indebito rilievo; i telespettatori devono essere chiaramente informati, tramite avvisi all’inizio e alla fine della trasmissione, nonché alla ripresa dopo un’interruzione pubblicitaria, riguardo all’esistenza dell’inserimento di prodotti.
Si rappresenta, altresì, l’intenzione dell’Autorità di pubblicare sul proprio sito istituzionale un elenco dei soggetti che hanno provveduto a tale adempimento.
In tale prospettiva, i soggetti che trasmetteranno i propri documenti di autoregolamentazione dovranno esprimere l’eventuale consenso all’inserimento nell’elenco della denominazione o ragione sociale e del sito web istituzionale.