Con la delibera n. 421/11/CONS l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha prorogato il termine per le dichiarazioni supplementari dovute al Roc da parte degli editori richiedenti i contributi per l’editoria ai sensi dell’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater della legge 7 agosto 1990 n. 250 nonché ai sensi dell’articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al 30 settembre 2011 (inizialmente il termine era fissato al 31 luglio). La delibera, inoltre, prevede alcune semplificazioni degli adempimenti, quali:
1) la limitazione dell’obbligo di comunicazione, a partire dal terzo livello della catena partecipativa di minoranza, agli assetti societari dei soli soci che detengano partecipazioni con diritto di voto pari o superiori al 5% ;
2) la precisazione che la trasmissione da parte dell’editore non proprietario della testata dello sviluppo degli assetti societari del proprietario della testata – con le stesse limitazioni indicate al punto 1) – deve avvenire nei limiti di quanto di diretta conoscenza;
3) il differimento al 2012 della trasmissione della dichiarazione, redatta secondo il modello 12/4/ROC, con la quale si comunicano le eventuali situazioni di collegamento ovvero l’assenza delle stesse;
4) la limitazione delle comunicazioni di collegamento, esonerando gli editori dal dover qualificare i propri rapporti economici con soggetti pure iscritti al Roc, come, ad esempio, le concessionarie di pubblicità.
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