Stanno per arrivare ottime notizie per gli utenti nell’ambito delle controversie con gli operatori delle telecomunicazioni. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni sta per varare un nuovo regolamento sugli indennizzi applicabili nella definizione delle dispute cliente-fornitore. Sono previsti diverse tipologie di indennizzi in relazione alla violazione commessa dall’operatore. Innanzitutto vi è quello per ritardo nell’attivazione del servizio, che corrisponde a 7,50 euro per ogni giorno di eccedenza. Stessa cosa per la cessazione o la sospensione di un servizio. L’indennizzo per il malfunzionamento del servizio ammonterà a 5 euro al giorno, che si riducono a 2,50 in caso di irregolare o discontinua erogazione delle prestazioni richieste. In caso di ritardi nelle procedure di cambiamento di operatore l’indennizzo è pari a un euro al giorno, ma aumenta a cinque se il rallentamento è inerente alla portabilità del numero. L’attivazione di servizi non richiesti, invece, comporterà il pagamento di 5 euro per ogni giorno in cui questi resteranno ingiustificatamente presenti sulla linea del cliente. E’ pari a 2,50 euro al giorno l’indennizzo relativo al ritardo nella risposta a preciso reclamo inviato dall’utente. L’indennizzo più alto è quello relativo alla perdita del numero da parte dell’operatore: è pari a 100 euro per ogni anno in cui il cliente ha utilizzato tale numerazione.
Il regolamento rinnova una normativa ferma al 2011. In alcune parti, come quella relativa ai ritardi nelle attivazioni dei servizi, permangono le previsioni precedenti dell’Autorità. Altre fattispecie risultano invece modificate in senso favorevole ai clienti. Il riferimento è alle previsioni che concernono le procedure di portabilità del numero e le mancate assunzioni di responsabilità per disservizi. In questi casi l’Agcom indica una responsabilità proporzionale tra gli operatori coinvolti. In generale il regolamento propone casi standard, che possano aiutare gli utenti a far fronte alle più comuni esperienze riguardanti i disservizi telefonici. Gli indennizzi sono automatici solo nei casi di ritardo e sospensione del servizio. Negli altri casi è necessario presentare un reclamo, a cui può seguire una procedura di conciliazione con l’operatore. E’ proprio in quest’ultima sede che si stabiliscono eventuali ripartizioni di responsabilità nelle controversie relative ai trasferimenti tra operatori.