Gli enti locali hanno l’obbligo di comunicare all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni le loro spese di carattere pubblicitario. Ciò che è imposto per legge ( pubblicità legale) o istituzionale ( diffusione CC ) non riveste il concetto di “pubblicità” ovvero promozione dell’immagine dell’ente. In particolare: le spese effettuate per l’acquisto di spazi su stampa quotidiana e periodica, anche su testate edite in forma elettronica o sulla versione elettronica di testate edite su carta diffuse al pubblico, nei territori dei Paesi membri dell’Unione europea le spese effettuate per l’acquisto di spazi su emittenti radiofoniche e/o su emittenti televisive locali le spese effettuate per l’acquisto di spazi su emittenti radiofoniche e/o su emittenti nazionali. A titolo esemplificativo rientrano in tale ambito le spese effettuate per l’acquisto di spazi su Internet, qualora non siano siti equiparabili a testate editoriali, di spazi pubblicitari precedenti alla diffusione di film nelle sale cinematografiche, di messaggi diffusi tramite reti mobili di comunicazione elettronica, quali la diffusione di sms. Rientrano altresì in tale voce le pubbliche affissioni con l’esclusione delle spese sostenute per la diffusione di messaggi pubblicitari su spazi di proprietà dell’ente pubblico.
Home
Notizie flash Agcom, enti locali. 31 Marzo termine ultimo per comunicare le spese pubblicitarie...