La delibera 353/11/CONS stabilisce, all’art. 18 comma 3, che la capacità trasmissiva offerta da un operatore di rete in ambito locale a fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito nazionale non può superare quella necessaria a trasportare due programmi nazionali per ciascun multiplex. Poiché il previgente Regolamento, di cui alla delibera n.435/11/CONS, non stabiliva un numero massimo di programmi nazionali trasportabili, è stato chiesto all’Agcom di chiarire la legittimità dell’attività di quegli operatori di rete in ambito locale che:
a) forniscono capacità trasmissiva a più di due fornitori di servizi di media audiovisivi nazionali sulla base di contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della delibera 353/11/CONS (23 giugno 2011);
b) hanno concordato prima dell’entrata in vigore della delibera 353/11/CONS, la fornitura di capacità trasmissiva a soggetti che hanno richiesto – ugualmente prima di tale entrata in vigore – l’autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi in ambito nazionale.
Secondo l’Agcom, sulla base del principio generale del tempus rigit actum, la nuova disposizione trova applicazione per i contratti stipulati a partire dalla data della sua entrata in vigore e non produce effetti sui contratti stipulati anteriormente a tale data.