Nella riunione di oggi, l’Autorità ha approvato, con il voto contrario della Commissaria Giomi, il regolamento in materia di determinazione dell’equo compenso per l’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico, in attuazione dell’art. 43-bis della legge sul diritto d’autore.
L’articolo 43-bis, introdotto con il decreto legislativo n. 177/2021, recepisce l’articolo 15 della direttiva copyright (UE 2019/790), con il quale il legislatore europeo ha affrontato la questione dell’equa distribuzione del valore generato dallo sfruttamento sulla rete di una “pubblicazione di carattere giornalistico” tra gli editori (titolari dei diritti) e le piattaforme che veicolano questi contenuti online. In particolare, l’articolo 15 della direttiva, che ha introdotto anche per gli editori il riconoscimento dei diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico (già previsto dalla direttiva 2001/29/CE per altre categorie di titolari), intende colmare lo squilibrio di ricavi (il cd. value gap) tra le piattaforme online e i titolari dei diritti sulle pubblicazioni giornalistiche. Il regolamento ha come obiettivo principale quello di incentivare accordi tra editori e prestatori di servizi della società dell’informazione, ivi incluse le imprese di media monitoring e rassegne stampa ispirandosi alle pratiche commerciali e ai modelli di business adottati dal mercato. Sempre secondo
l’articolo 43 bis, se entro 30 giorni dalla richiesta di avvio del negoziato le parti non riescono a trovare un accordo sull’ammontare del compenso, ciascuna di esse può rivolgersi all’Autorità per la determinazione dell’equo compenso, fermo restando il diritto di adire l’Autorità giudiziaria ordinaria.
L’Autorità, entro 60 giorni dalla richiesta indica, sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento, quale delle proposte economiche formulate è conforme ai suddetti criteri oppure, qualora non reputi conforme nessuna delle proposte, indica d’ufficio l’ammontare dell’equo compenso. Il regolamento individua come base di calcolo “i ricavi pubblicitari del prestatore derivanti dall’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico dell’editore, al netto dei ricavi dell’editore attribuibili al traffico di reindirizzamento generato sul proprio sito web dalle pubblicazioni di carattere giornalistico utilizzate online dal prestatore”. Su tale base, all’editore, a seguito della negoziazione, potrà essere attribuita una quota fino al 70%, determinata sulla base dei criteri predeterminati.
La presenza di un’aliquota massima ha l’obiettivo di rendere flessibile lo schema di determinazione dell’equo compenso, adattandolo alle diverse esigenze delle parti e alle diverse caratteristiche tanto dei prestatori quanto degli editori, facilitando al contempo l’instradamento delle negoziazioni.
I criteri validi per la valutazione dell’equo compenso da applicare cumulativamente e con rilevanza decrescente (art. 4, comma 3) sono: a) numero di consultazioni online delle pubblicazioni (da calcolare con le pertinenti metriche di riferimento); b) rilevanza dell’editore sul mercato (audience on line); c) numero di giornalisti, inquadrati ai sensi di contratti collettivi nazionali di categoria; d) costi comprovati sostenuti dall’editore per investimenti tecnologici e infrastrutturali destinati alla realizzazione delle pubblicazioni di carattere giornalistico diffuse online; e) costi comprovati sostenuti dal prestatore per investimenti tecnologici e infrastrutturali dedicati esclusivamente alla riproduzione e comunicazione delle pubblicazioni di carattere giornalistico diffuse online; f) adesione
e conformità, dell’editore e del prestatore, a codici di autoregolamentazione (ivi inclusi i codici deontologici dei giornalisti) e a standard internazionali in materia di qualità dell’informazione e di fact-checking; g) anni di attività dell’editore in relazione alla storicità della testata. Il modello e i criteri individuati dall’Autorità, nel garantire il riconoscimento dei diritti in capo agli editori, rispondono alla necessità di effettuare un attento bilanciamento dei diversi interessi in gioco sia di natura pubblicistica, considerati i valori da tutelare (quali la libertà di espressione, il pluralismo dell’informazione, unitamente alla garanzia di adeguati incentivi affinché le parti, ciascuna nel proprio ambito di attività, mantengano un elevato livello di investimenti in innovazione, anche tecnologica), sia di natura privatistica, preservando la libertà negoziale e il raggiungimento di accordi reciprocamente vantaggiosi.
Il regolamento disciplina anche la determinazione dell’equo compenso dovuto dalle imprese di media monitoring e rassegne stampa. In ragione delle differenze strutturali relative ai modelli di business e ai servizi offerti, l’Autorità ha ritenuto di dover individuare dei criteri che rispondessero a tale specificità.
La base di calcolo è stata individuata nel fatturato rilevante delle imprese derivante dalle attività comunque connesse a quelle di media monitoring e rassegne stampa. In tale contesto, l’Autorità ha preferito non indicare un’aliquota, suggerendo però di tenere in considerazione quelle adottate da prassi di mercato consolidate, conferendo così la flessibilità necessaria a garantire equità e tenendo conto delle differenze esistenti all’interno della platea degli editori e delle imprese di media monitoring e rassegne stampa, nonché delle differenti tipologie di pubblicazioni di carattere giornalistico (fonte online, articolo con clausola di riproduzione riservata, articolo liberamente riproducibile).
Il regolamento è stato sottoposto a consultazione pubblica (delibera n. 195/22/CONS del 15 giugno 2022) e tiene conto dei contributi e delle osservazioni emerse nel corso delle audizioni con tutti i soggetti interessati.
Salvatore Monaco
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