DDL ORDINAMENTO PROFESSIONE DI GIORNALISTA: CONTINUA L’ITER ALLA CAMERA

0
608

Continua mercoledì 27 luglio, in sede legislativa, presso la Commissione Cultura della Camera, l’esame, della proposta di legge recante modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista (AC. 2393).
Durante l’ultima discussione, il presidente della Commissione, Valentina Aprea (PDL), ha ricordato che l’Assemblea della Camera ha deliberato il trasferimento in sede legislativa del provvedimento nella seduta del 13 luglio scorso e che il Governo ha comunicato l’assenso a tale trasferimento con le seguenti condizioni: 1) soppressione dell’articolo 3, che istituisce la Commissione deontologica nazionale, competente per le decisioni sui reclami contro le deliberazioni dei Consigli regionali in materia disciplinare; 2) precisazione dell’oggetto e delle modalità di svolgimento dell’esame di cultura generale, indicato nell’articolo 1; 3) riformulazione dell’ultimo periodo dell’articolo 6 volta a prevedere il regolamento, da adottarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge, con cui il Governo provvederà a modificare il regolamento sull’ordinamento della professione di giornalista, nella parte relativa all’ammissione alle prove di idoneità.
La Commissione ha quindi approvato, in linea di principio, gli emendamenti presentati dal relatore Giancarlo Mazzuca (PDL) volti ad attuare le condizioni poste dal Governo che sono stati trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti, per l’espressione del parere.

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

ART. 1.
Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Il settimo comma dell’articolo 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è sostituito dal seguente:
«Ai fini dell’iscrizione nel registro dei praticanti non sono tenuti a sostenere l’esame di cultura generale, di cui al quarto comma, i soggetti in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di laurea triennale».
1. 1.Il relatore.

Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. All’articolo 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l’iscrizione all’elenco dei pubblicisti è necessario altresì aver superato un esame di cultura generale, diretto ad accertare l’attitudine all’esercizio dell’attività pubblicistica, nonché la conoscenza dei princìpi di deontologia professionale. Tale esame dovrà svolgersi presso l’Ordine regionale di fronte a una Commissione composta dal presidente, dal vicepresidente e dal segretario dello stesso Ordine regionale».
1. 2.Il relatore.

ART. 3.
Sopprimerlo.
3. 1.Il relatore.

ART. 6.
Al comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente:
Con successivo regolamento, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvederà a modificare l’articolo 46 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, al fine di adeguare le norme ivi contenute alla disposizione del presente comma.
6. 1.Il relatore.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome