Il diritto d’autore può essere inteso in senso soggettivo come l’insieme dei diritti e delle facoltà che
l’ordinamento giuridico riconosce all’autore delle opere dell’ingegno aventi carattere creativo e, in senso
oggettivo, come il complesso delle norme giuridiche che regolano l’esercizio e la durata di questi diritti e
facoltà e ne assicurano la protezione.
Il codice civile (artt. 2575-2583) stabilisce che “formano oggetto del diritto d’autore le opere dell’ingegno di
carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative,
all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione” e che “iltitolo originario dell’acquisto del diritto d’autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare
espressione del lavoro intellettuale”.
Per quanto riguarda la titolarità del diritto, il diritto d’autore spetta, in via originaria, al creatore
dell’opera:
– per le opere collettive è considerato autore chi organizza e dirige la creazione dell’opera;
– per le opere di elaborazione è considerato autore l’elaboratore, nei limiti del suo lavoro;
– per le opere realizzate con il contributo indistinguibile e inscindibile di più persone la titolarità del diritto
d’autore appartiene in comune a tutti i coautori.
Il diritto d’autore sorge nel momento in cui l’autore crea la sua opera e la esprime in una determinata
forma, indipendentemente dalla qualità artistica dell’opera e dalla volontà dell’autore. A differenza del
sistema a copyright, quindi, l’acquisto soggettivo dei diritti non è subordinato ad atti formali di registrazione
(ricordiamo che, nel diritto anglosassone, il copyright costituisce soltanto il diritto dell’autore a vedersi
riconosciuto il corrispettivo economico per l’utilizzazione della sua opera intellettuale). In ciò la proprietà
intellettuale delle opere d’ingegno si distingue dalla titolarità delle invenzioni, che si acquisisce con la
registrazione del marchio o del brevetto.
Nel diritto d’autore inteso in senso classico, un autore, per il solo fatto di aver creato della conoscenza,
esercita sulla sua opera di natura intellettuale un duplice diritto:
– un diritto morale, di carattere personale e quindi inalienabile. I diritti morali attengono alla difesa della
personalità dell’autore. Essi tutelano l’opera d’ingegno da atti che possano arrecare pregiudizio alla
persona dell’autore riguardo a: paternità dell’opera, integrità dell’opera (modifica, deformazione,
decurtazioni), l’onore e la reputazione della figura dell’autore. I diritti morali sono imprescrittibili,
irrinunciabili, inalienabili e sono illimitati nel tempo in quanto durano per sempre (possono essere fatti
valere anche dagli eredi);
– un diritto patrimoniale, articolato in una serie di facoltà di utilizzazione dell’opera, tra loro autonome
ed esclusive.
L’aspetto patrimoniale del diritto d’autore è rappresentato dalla possibilità di trarre vantaggi di ordine
economico dall’utilizzazione dell’opera dell’ingegno. Affinché questa possibilità astratta diventi concreta
occorre che l’opera si esteriorizzi attraverso la pubblicazione, intesa come prima comunicazione a un
pubblico indifferenziato in una delle forme in cui può esprimersi l’attività creativa umana. La legge
speciale pone il diritto di pubblicare l’opera al primo posto tra i diritti patrimoniali spettanti all’autore, in
quanto è con la pubblicazione che ha inizio l’utilizzazione dell’opera e quindi la sua protezione. I diritti
patrimoniali si riferiscono a pubblicazione, utilizzazione economica, riproduzione, trascrizione,
esecuzione, rappresentazione, recitazione, diffusione, traduzione, rielaborazione, noleggio e prestito
dell’opera.
Si tratta di diritti esclusivi sull’opera, che l’autore può cedere ad altri: nessuno può esercitare tali diritti se
non autorizzato dall’autore. I diritti di utilizzazione economica sono alienabili e possono essere acquistati,
venduti, trasmessi. A differenza dei diritti morali, i diritti patrimoniali hanno una durata limitata nel
tempo. Il periodo normale di tutela dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell’ingegno
comprende la vita dell’autore e settant’anni dopo la sua morte. Alla scadenza del termine di
protezione legale l’opera cade in pubblico dominio e quindi può essere liberamente utilizzata da
chiunque in ogni forma e modo, senza che occorra richiedere a qualcuno l’autorizzazione preventiva o
corrispondere compensi o diritti per l’utilizzazione.
Tutti i diritti di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno sono trasferibili. La trasmissione deve essere
provata per iscritto. La forma scritta è quindi richiesta ai fini probatori e non della validità del trasferimento.
La cessione, da parte dell’autore, del diritto di pubblicare l’opera per le stampe – presupposto indispensabile
per la pubblicazione di opere protette – avviene normalmente attraverso il contratto di edizione, previsto
e disciplinato in modo particolareggiato dalla legge sul diritto d’autore. La cessione di questo diritto, come
pure degli altri diritti di contenuto economico spettanti all’autore (diritto di traduzione, diritto di elaborazione,
diritto di rappresentazione, ecc.) può essere effettuata anche in altre forme contrattuali, tipiche e atipiche,
desumibili dalle disposizioni del codice civile.
Le principali fonti della normativa in materia di diritto d’autore, a livello nazionale, sono costituite dal codice
civile, che dedica ai diritti sulle opere dell’ingegno alcune disposizioni di carattere generale (artt. 2575-
2583), e dalla legge speciale 22 aprile 1941, n. 633 sulla protezione del diritto d’autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio, con il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 18 maggio 1942, n.
1369. La legge speciale 22 aprile 1941 n. 633 è stata successivamente aggiornata e integrata seguendo
l’evoluzione e i progressi della scienza e delle tecnologie: un profondo aggiornamento della legislazione si è
avuto con la legge 18 agosto 2000, n. 248 e con il decreto legislativo 68 del 9 aprile 2003 che
recepisce la direttiva europea 29/2001/CE.
Per quanto riguarda le categorie delle opere protette, la legge 633/41 indica le opere di ingegno a
carattere creativo delle quali è disposta la protezione (artt. 1-2-3-4-5). In particolare l’art. 1 stabilisce che:
“Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla
letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia
il modo o la forma di espressione.
Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna
sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n.
399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione
intellettuale dell’autore.”
Le opere d’ingegno protette si dividono in:
_ opere originarie (art. 2)
_ opere derivate:
– opere collettive (raccolta di contributi creativi o coordinamento di più autori: enciclopedie, antologie,
riviste e giornali);
– opere elaborate (elaborazioni di opere originali: traduzioni, trasformazioni letterarie, rifacimenti,
adattamenti).
Pertanto, le opere protette da diritto d’autore sono, schematicamente, le seguenti:
– opere letterarie, scientifiche, didattiche e religiose;
– opere drammatiche;
– opere musicali;
– opere liriche;
– opere coreografiche, pantomimiche;
– opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno;
– programmi per elaboratore (software);
– opere fotografiche;
– disegni e opere dell’architettura;
– banche dati;
– disegno industriale;
– opere multimediali;
– siti Web.
Si noti che le opere multimediali e i siti Web non sono esplicitamente protetti in quanto categorie
definite dalla legge e si ricorre quindi all’analogia con le opere collettive. Secondo alcuni, però, l’opera
multimediale può anche essere assimilata, in base alla sua natura giuridica e a seconda dei casi, a un’opera
in comunione (composta da una serie di contributi inscindibili), un’opera composta (composta da opere
che hanno una propria autonoma dignità), un’opera derivata (elaborazione di opere preesistenti).
La legge 633/41 dispone, inoltre, norme particolari per specifiche categorie di opere, quali:
– le opere drammatico-musicali, con autori distinti per le diverse parti;
– le opere collettive, le riviste e i giornali, dove il diritto spetta all’editore;
– le opere cinematografiche, che hanno diversi autori (del soggetto, della sceneggiatura, della musica,
della regia, ecc.), dove il diritto spetta al produttore;
– le opere radiodiffuse, le opere registrate su supporto meccanico, come i dischi, i programmi per
elaboratore.
Sono esclusi dalla protezione legale:
– opere di dominio pubblico (opere per le quali è già trascorso il periodo di protezione legale: settant’anni
dalla morte dell’autore o altro);
– atti ufficiali dello Stato e delle amministrazioni pubbliche;
– opere prive di apporto creativo.
I modi di tutela giudiziaria del diritto d’autore sono quelli previsti dall’art. 108 e ss. e 156 e ss. della
legge speciale che consistono:
– nell’accertamento del diritto e nell’interdizione della violazione;
– nel risarcimento del danno e nella rimozione dello stato di fatto da cui risulta la lesione;
– infine, nel sequestro di ciò che costituisce oggetto della violazione.
Le considerazioni appena formulate mostrano come si possa facilmente incorrere in una serie di problemi se
si viola, anche involontariamente, il diritto d’autore.
IL DIRITTO D’AUTORE SUL WEB SECONDO L’ATTUALE NORMATIVA
Attualmente si applica anche a Internet la legislazione sul diritto d’autore del 22 aprile 1941 n. 633, secondo
la quale chi ha realizzato l’opera ha il diritto esclusivo di utilizzazione economica della stessa in ogni forma e
modo originale o derivato.Ne consegue che la riproduzione e la diffusione su reti telematiche delle opere dell’ingegno
devono essere autorizzate dagli autori.
Tuttavia, in alcuni casi espressamente previsti dalla legge sul diritto d’autore è possibile riprodurre
liberamente, in tutto o in parte, a determinate condizioni, opere protette senza che occorra il consenso
dell’autore o dei suoi aventi causa. Questa limitazione ai diritti patrimoniali dell’autore trova la sua
giustificazione in un interesse collettivo che la legge considera prevalente rispetto all’interesse economico
dell’autore.
L’art. 70 della suddetta legge prevede che “il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di
parti di opera per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti
giustificati da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica
dell’opera”.
Inoltre: “il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla
menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore, e, se si tratta di traduzione, del
traduttore qualora tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta.”
Nessun limite di legge sussiste invece per la riproduzione di opere di autori morti da oltre settant’anni.
La legge sul diritto d’autore, inoltre, prevede altri due casi in cui è consentita la libera utilizzazione,
nell’esercizio dell’attività editoriale, di opere protette, entrambi giustificati dall’interesse pubblico
dell’informazione:
– il primo consiste nella possibilità di riprodurre in giornali o riviste, indicando la fonte, articoli di
attualità, di carattere economico, politico o religioso, apparsi sulla stampa periodica, purché
la riproduzione non sia stata espressamente vietata (art. 65);
– il secondo riguarda la riproduzione, sempre su giornali o periodici e sempre con obbligo di
citazione della fonte, di discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo, tenuti
in pubbliche assemblee o comunque in pubblico (art. 66).
In particolare, per quanto riguarda gli articoli di giornale, l’art. 101 stabilisce inoltre che la riproduzione
di informazioni e notizie è lecita purché non sia effettuata con l’impiego di atti contrari agli usi onesti in
materia giornalistica e purché se ne citi la fonte. Sono considerati atti illeciti
:
– la riproduzione o la radiodiffusione, senza autorizzazione, dei bollettini di informazioni distribuiti dalle
agenzie giornalistiche o di informazioni, prima che siano trascorse sedici ore dalla diramazione del
bollettino stesso e comunque, prima della loro pubblicazione in un giornale o altro periodico che ne
abbia ricevuto la facoltà da parte dell’agenzia;
– la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da
parte di giornali o altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione.
Le esigenze della giustizia, infine, rendono lecita la riproduzione di opere o parti di opere nei
procedimenti giudiziari o amministrativi (art. 67).
La Delibera dell’AGCOM mira a stravolgere tutto. Siamo stati fra i primi a fondare la comunità europea e probabilmente saremo i primi in Europa a mettere il bavaglio alla rete. Ma forse all’Autorità poco interessa. L’Italia non è la Cina, e nemmeno Cuba. Per fortuna.