La manovra che ieri è stata trasmessa al Colle ed è ora sottoposta al vaglio dei tecnici della presidenza della Repubblica contiene (brutte) novità legate all’asta delle frequenze, che hanno definitivamente visto venire meno la speranza, delle tv locali, di ottenere un compenso più equo dall’espropriazione delle frequenze dal 61 al 69. L’aumento dell’indennizzo alle tv locali da 240 a 480 milioni rimane una promessa non mantenuta.
Come ci ricorda una nota della Frt (Federazione radio tv locali), il Ministro dello sviluppo economico Paolo Romani si era impegnato a convincere Giulio Tremonti ad aumentare l’indennizzo per le tv locali da 240 a 480 milioni di euro: un accettabile compromesso tra la necessità di far cassa del Governo e l’esigenza di recuperare almeno i costi degli investimenti realizzati per la conversione degli impianti al digitale terrestre. Ma il Governo ha scelto la via della forza, mortificando i diritti delle tv locali e approvando il decreto sulla manovra che lascia al 10% degli incassi dell’asta l’indennizzo per l’esproprio delle frequenze. L’obiettivo è il pareggio di bilancio ma se quest’ultimo si raggiunge con l’incasso dei famigerati 2,4 mld di euro, tutto ciò che supera questa cifra è da considerarsi un surplus che poteva, per esempio, essere interamente messo a disposizione delle imprese televisive. Invece la manovra prevede soltanto eventuali maggiori somme risarcitorie ma introduce ulteriori obblighi per le emittenti locali, ancor più perentori di quelli previsti dalla Legge di stabilità (n. 220/2001) a cominciare dalla «disattivazione coattiva degli impianti» mediante l’intervento della polizia delle comunicazioni.
Le frequenze dovranno essere liberate entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Chi entro quella data non libererà le frequenze dovrà corrispondere gli interessi legali sulle somme versate dalle compagnie telefoniche a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il Governo infatti anticiperà gli interessi alle compagnie telefoniche per poi rivalersi sulle emittenti locali.
Rispetto alla Legge di stabilità, le misure compensative non sono più «finalizzate a promuovere un uso più efficiente dello spettro attualmente destinato alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale” ma “finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro»
L’unica nota positiva del provvedimento risiederebbe nel fatto che “una quota non superiore al 50 per cento (il che non significa il 50%, ma potrebbe essere, per esempio, anche l’1%) delle maggiori entrate accertate rispetto alla stima dei 2,4 mld di euro sono riassegnate nello stesso anno al Ministero dello sviluppo economico per misure di sostegno al settore da definire con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze». Ciò significa che se il Governo incasserà dall’asta 3 mld le maggiori entrate accertate sarebbero 600 milioni di euro di cui 300 milioni (corrispondenti al 50% delle maggiori entrate accertate) dovranno essere riservate al settore dell’emittenza locale.
Il provvedimento approvato prevede anche che Il 10% delle maggiori entrate potrà anche essere corrisposto a titolo di indennizzo per la liberazione delle frequenze. Rimanendo nell’esempio, se le maggiori entrate saranno 600 milioni 60 milioni potrebbero andare come risarcimento agli espropriati. Questa disposizione elimina di fatto il tetto dei 240 milioni di euro previsto dalla Legge di stabilità.
Il timore dei ricorsi contro il bando di gara per l’assegnazione dei canali 61-69 minacciati dalle emittenti locali ha indotto il Governo a definire l’asta di «preminente interesse nazionale» in ragione del quale il TAR del Lazio (giudice amministrativo competente) nel caso proceda all’annullamento degli atti e provvedimenti adottati nella procedura di espropriazione e successiva assegnazione delle frequenze alle compagnie telefoniche, non potrà comunque disporre la reintegrazione in forma specifica (ossia riconsegnare alla tv locale la frequenza espropriata) ma solo pronunciarsi sull’eventuale risarcimento del danno. Una disposizione che, limitando il campo d’azione del ricorrente, potrebbe presentare profili di incostituzionalità. (Frt)
Manovra economica
Art. 25
(Misure in materia di razionalizzazione dello spettro radioelettrico)
1. All’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8:
1) al terzo periodo dopo la parola: “entro” sono inserite le seguenti: “e non oltre”;
2) dopo il terzo periodo, sono inseriti i seguenti: “Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancata liberazione delle suddette frequenze, l’Amministrazione competente procede senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell’articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. In caso di indisponibilità delle frequenze della banda 790 – 862 MHz, dalla scadenza del predetto termine e fino all’effettiva liberazione delle frequenze, gli assegnatari dei relativi diritti d’uso in esito alle procedure di cui al primo periodo del presente comma hanno diritto a percepire un importo pari agli interessi legali sulle somme versate a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il Ministero dell’economia e delle finanze si rivale di tale importo sui soggetti che non hanno proceduto tempestivamente alla liberazione delle frequenze stesse.”;
b) al comma 9:
1) al primo periodo, dopo le parole “per l’attribuzione,” sono inserite le seguenti: “entro il 31 dicembre 2011, in favore degli operatori abilitati alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale,”;
2) al medesimo periodo, le parole: “finalizzate a promuovere un uso più efficiente dello spettro attualmente destinato alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale.” è sostituito dal seguente: “finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8”;
3) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Successivamente alla data del 31 dicembre 2011 le risorse di cui al primo periodo che residuino successivamente all’erogazione delle misure economiche di natura compensativa di cui al medesimo periodo possono essere utilizzate, per le stesse finalità, per l’erogazione di indennizzi eventualmente dovuti.”.
c) al comma 13, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Una quota, non superiore al 50 per cento, delle eventuali maggiori entrate accertate rispetto alla stima di cui al presente comma sono riassegnate nello stesso anno al Ministero dello sviluppo economico per misure di sostegno al settore, da definire con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; una quota del 10 per cento delle predette maggiori entrate può essere anche utilizzata per le finalità di cui al comma 9. In tal caso non si applica il limite di 240 milioni di euro ivi previsto.”;
d) dopo il comma 13, sono inseriti i seguenti: “13-bis. I giudizi riguardanti l’assegnazione di diritti d’uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 al 13, incluse le procedure di cui all’articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono devoluti alla competenza funzionale del TAR del Lazio. In ragione del preminente interesse nazionale alla sollecita liberazione e assegnazione delle frequenze, l’annullamento di atti e provvedimenti adottati nell’ambito delle procedure di cui ai commi da 8 a 13 non comporta la reintegrazione in forma specifica e l’eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. La tutela cautelare è limitata al pagamento di una provvisionale.
13-ter. Nelle more della realizzazione dei proventi derivanti dall’attuazione dei commi da 8 a 12, nel caso in cui in via prudenziale siano disposti accantonamenti di cui al comma 13, al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità gestionale, per effettive, motivate e documentate esigenze possono essere disposte, nell’invarianza degli effetti sull’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, variazioni compensative tra i medesimi accantonamenti. Tali variazioni possono essere disposte anche tra programmi appartenenti a missioni diverse. Resta preclusa la possibilità di disporre maggiori accantonamenti su spese di conto capitale per disaccantonare spese correnti.”.
2. All’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: “L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone le modalità e le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d’uso hanno l’obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a due programmi, a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data del 1° gennaio 2011 che non richiedano di essere inseriti nelle graduatorie di cui al presente comma, a condizione che procedano al volontario rilascio delle frequenze utilizzate e rinuncino alla qualifica di operatori di rete, o che sulla base delle medesime graduatorie non risultino destinatari di diritti d’uso”.