LA NOSTRA COSTITUZIONE E’ FAVOREVOLE ALLA PROTEZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE

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In molti hanno lanciato l’allarme di una possibile “censura autorizzata” sulla rete in conseguenza delle nuove norme contenute nella delibera 668/10/CONS volta ad implementare le funzioni dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in materia di tutela del diritto d’autore. Tra queste voci abbiamo già ampiamente parlato (news del 15 giugno) del ‘Libro Bianco su copyright’, che è il risultato di una campagna di sensibilizzazione e raccolta firme condotta negli ultimi mesi attraverso il portale “sitononraggiungibile.it”. Un’iniziativa finalizzata a contestare i futuri provvedimenti di inibizione preventiva di tutti i siti, i portali, i blog, gli strumenti di condivisione di file in rete, le banche dati, i siti “privati” che siano sospettati di contenere anche un solo file in grado di violare il diritto d’autore.
Dalla parte opposta, in un articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore di domenica scorsa, il Professore di Diritto Comparato dell’Università Roma Tre, Vincenzo Zeno-Zencovich, chiarisce alcune connessioni tra la tutela del diritto d’autore e i principi costituzionali. «Per quanto riguarda l’eventuale lesione del diritto di informazione e della libertà di manifestazione del pensiero, tutelati dall’articolo 21 della Costituzione – si legge nell’articolo -, va dissipato un grave equivoco. La diffusione al pubblico di un’opera protetta perché possa essere riprodotta invito domino non rientra nell’ampia sfera di protezione accordata dalle disposizioni della Carta alla libertà di espressione». Secondo le tesi del Professore Zencovich, come ricordato anche dalla Corte Suprema degli Stati Uniti, «nell’affermare un diritto allo sfruttamento economico delle proprie espressioni, il diritto d’autore fornisce l’incentivo a creare e diffondere idee». Analoghi concetti furono espressi dalla Corte Costituzionale italiana nella sentenza 38/73 (che ha escluso che le norme a tutela del diritto d’autore possano violare l’articolo 21 della Costituzione, ponendo limitazioni alla manifestazione del pensiero o sottoponendo i mezzi di diffusione ad autorizzazione o censura) e dalle norme di rango internazionale «che ci ricordano (articolo 54 della Carta europea dei diritti fondamentali) il principio invalicabile del divieto dell’abuso del diritto: la libertà di manifestazione del pensiero non può seriamente essere invocata quando questa, nei fatti (e nelle intenzioni), risulta nella distruzione della protezione accordata alla creatività artistica e al suo esclusivo sfruttamento da parte dell’autore».

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