La «par condicio», espressione con cui si indicano i criteri che devono
rispettare tutte le emittenti televisive per assicurare un’adeguata ed equa
visibilità a tutti i partiti e movimenti politici in corso di campagna
elettorale, è disciplinata, da una legge specifica, la n. 28 del 2000. L’art. 1
del provvedimento recita: «La legge promuove e disciplina, al fine di garantire
la parità di trattamento e l’imparzialità, rispetto a tutti i soggetti
politici, l’accesso ai mezzi d’informazione per la comunicazione politica» e si
riferisce alle campagne elettorali per l’elezioni del Parlamento europeo, per le
elezioni politiche, regionali ed amministrative, e per ogni referendum.
L’articolo 2, comma 2 della suddetta legge intende per comunicazione
televisiva la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti
opinioni e valutazioni politiche. La Commissione parlamentare per l’indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni stabiliscono le regole per l’applicazione della
disciplina prevista nel sopra citato articolo.
Nello specifico, la legge pone l’attenzione sui seguenti punti:
– gli spazi per la comunicazione politica sono obbligatori per la Rai,
facoltative per le emittenti private: in particolare le emittenti nazionali
possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti,
mentre le emittenti locali praticano uno sconto del 50% sulle tariffe
normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie;
– messaggi politici autogestiti (art. 3). Vi si intende l’esposizione di un
programma o di una posizione politica; per la televisione hanno una durata che
va da uno a tre minuti, trasmessi gratuitamente ed obbligatoriamente dalla RAI e
devono riportare liste e programmi; per la carta stampata vi è un regime
diverso, dato dalla diversità del mezzo, che prevede «annunci, dibattiti,
tavole rotonde, conferenze, discorsi, pubblicazioni destinate alla presentazione
dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati» in
condizioni di parità (art. 7 comma 2);
– gli spazi sono ripartiti dalla Commissione e dall’Autorità, ognuno
nell’ambito delle proprie competenze, tenendo conto dei seguenti criteri (art.
4):
a) tra la data della convocazione delle elezioni e la data di presentazione
delle candidature tra i soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare
(Parlamento europeo, Camera dei deputati e Senato della Repubblica);
b) tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della
campagna elettorale, secondo il principio delle pari opportunità tra le
coalizioni e le liste in competizione che abbiano presentato candidature in
collegi o circoscrizioni che interessino almeno 1/4 degli elettori;
c) tra 1^e la 2^ votazione, nel caso di ballottaggio, in modo uguale tra i
candidati;
d) in misura uguale tra i favorevoli e i contrari nel caso di referendum;
– non si può divulgare il risultato dei sondaggi nei quindici giorni
antecedenti la data delle elezioni, anche se realizzati prima; al di fuori del
suddetto limite temporale, i risultati, per potere essere diffusi, devono essere
depositati su un apposito sito informatico istituito e tenuto presso il
Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri e devono contenere il soggetto che ha realizzato il sondaggio, il
committente e l’acquirente, i criteri seguiti per la formazione del campione, il
metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati, nonché il
numero e le caratteristiche delle persone interpellate (art. 8).
Nel 1994 presso l’Università di Pavia è stato costituito un apposito
Osservatorio che settimanalmente, anche al di fuori dal periodo delle elezioni,
misura la durata degli interventi dei politici durante telegiornali e tribune
politiche nelle reti Rai Mediaset e La7, per verificare il rispetto dei tempi
assegnati dalla legge.
Le sanzioni in caso di violazioni
Le sanzioni alle disposizioni della legge n. 28, comminate dall’Autorità per la
garanzia nelle comunicazioni, vanno dalla concessione di «spazi in favore dei
soggetti danneggiati o illegittimamente esclusi, in modo da ripristinare
l’equilibrio tra le forze politiche», all’adeguamento delle fasce orarie, alla
immediata sospensione delle trasmissioni programmate nei casi più gravi (art.
10).
La programmazione della RAI – Radio Televisione Italiana durante il periodo
elettorale
Il provvedimento attuativo della legge n. 28 approvato dalla Commissione di
vigilanza dei servizi radiotelevisivi dispone, in riferimento alla Rai, che per
il periodo elettorale la programmazione deve svolgersi nel seguente modo:
– la comunicazione politica deve essere realizzata mediante forme di
contradditorio, o comunque altre forme che consentano il raffronto tra le
diverse posizioni;
– i messaggi politici autogestiti devono essere caratterizzati dalla richiesta
specifica della forza politica interessata alla loro programmazione;
– la responsabilità dei notiziari e dei programmi televisivi si riconduce a
quella delle testate giornalistiche registrate ai sensi della legge n. 223 del
1990;
– i telegiornali e gli approfondimenti devono conformarsi ai criteri
dell’indipendenza, obiettività, imparzialità e completezza dell’informazione
nonché conformarsi alla tutela del pluralismo a alla tutela delle diverse forze
politiche.
Il Consiglio di amministrazione e il Direttore generale della rai vigilano
sull’osservanza del provvedimento attuativo comunicando alla Commissione ogni
violazione.
Evoluzione della normativa in materia di campagna elettorale
Uno dei primi interventi normativi in materia di par condicio è dato dalla
legge n. 212 del 1956 che stabiliva le norme per la l’affissione di manifesti
elettorali nei 30 giorni predenti le elezioni; successivamente, con la legge n.
103 del 1975 si affidavano alla Commissione parlamentare per l’indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi la disciplina delle rubriche
di tribuna politica, tribuna elettorale, tribuna sindacale e tribuna stampa. Con
la legge n. 515 del 1993 si avrà invece la prima regolamentazione delle
campagne elettorali per l’elezione del Parlamento.